Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 5 ottobre 2026 n. 173, di conversione del decreto-legge n. 143/2026 – cd. DL Imballaggi compostabili – in vigore da oggi, 7 ottobre, si conclude il rapido iter normativo attraverso il quale il Governo italiano è intervenuto introducendo disposizioni volte a consentire l’immissione sul mercato di specifiche tipologie di imballaggi in plastica monouso, a condizione che siano certificati come biodegradabili e compostabili.
La nuova disciplina assume particolare rilevanza per il settore, in quanto si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato dal regolamento (UE) 2025/40 (c.d. PPWR), e in particolare dall’art. 25, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2030, il divieto per gli operatori economici di immettere sul mercato gli imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V al regolamento.
Tra le fattispecie interessate dal divieto rientrano gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali (ad es. vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti e scatole) nonché gli imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero (bustine, vaschette, vassoi e scatole), con l’eccezione dell’asporto e nel caso di imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale (quali ospedali/cliniche).
L’introduzione del nuovo art.226-quinquies nel D.Lgs 152/2006 (Testo unico Ambientale), prevista dal DL 143/2026, consente, dunque, di sottrarre tali tipologie di imballaggi al divieto previsto dall’articolo 25 del PPWR, permettendone la permanenza sul mercato anche oltre il 1° gennaio 2030, purché gli stessi presentino i requisiti di biodegradabilità e compostabilità previsti dalla nuova disciplina.
La procedura TRIS 2026/0167/IT
Il decreto-legge n. 143/2026 si inserisce nell’ambito della procedura TRIS 2026/0167/IT, attraverso la quale l’Italia ha notificato alla Commissione europea la “Proposta di regola tecnica per la definizione degli obblighi di biodegradabilità e compostabilità di alcuni imballaggi in plastica monouso”. La proposta normativa trova il proprio fondamento nella deroga prevista dall’art. 9, par. 2, lett. b), del PPWR, che consente agli Stati membri di imporre la compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, in deroga agli obblighi generali di riciclabilità stabiliti dall’art. 6, par. 1, del medesimo regolamento.
L’applicazione di tale deroga è tuttavia subordinata al rispetto di due condizioni: da un lato, che l’obbligo nazionale di compostabilità fosse già vigente anteriormente al 12 agosto 2026, data di applicazione del PPWR; dall’altro, che siano disponibili adeguati sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti organici, tali da garantire il corretto conferimento e trattamento degli imballaggi compostabili.
Le osservazioni della Commissione Europea (CE)
La Commissione europea, nell’ambito della suddetta procedura TRIS, con le osservazioni del 6 luglio 2026, ha valutato la regola tecnica italiana alla luce sia del PPWR sia della Direttiva (UE) 2019/904 – cd. Direttiva sulla plastica monouso – SUP.
Quanto al PPWR, ha rilevato che la deroga prevista dall’art. 9, par. 2, lett. b), presuppone che l’obbligo nazionale di compostabilità fosse già vigente prima del 12 agosto 2026, mentre la proposta italiana ne prevedeva l’introduzione dal 1° gennaio 2030. La Commissione ha inoltre richiamato la necessità di disporre di adeguati sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti organici e ha chiesto chiarimenti sulle misure volte a evitare conferimenti errati e rischi per la riciclabilità degli altri flussi, anche in caso di gestione dei rifiuti in Stati membri privi di analoghe infrastrutture. Quanto al primo rilievo, questo è stato recepito anticipando la decorrenza dell’obbligo all’8 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge 143/2026.
Particolare importanza assumono, invece, le osservazioni relative alla Direttiva SUP, il cui ambito di applicazione, secondo la Commissione, ricomprende anche i prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile o compostabile, in quanto tali materiali rientrano nella nozione di plastica rilevante ai fini della direttiva. La loro biodegradabilità o compostabilità non è di per sé sufficiente a qualificarli come alternative ai prodotti in plastica monouso. Pertanto, secondo quanto rilevato dalla CE, il PPWR non esclude tali prodotti dai divieti di immissione previsti dalla Direttiva SUP né consente agli Stati membri di introdurre deroghe nazionali. Ne consegue, in primis, che i piatti di plastica devono essere esclusi dalla regola tecnica italiana, essendo già vietati dall’art. 5 della Direttiva SUP e dal relativo allegato, parte B. Tale rilievo è stato recepito nella disciplina nazionale definitiva, che ha espressamente escluso i piatti di plastica dal relativo ambito di applicazione.
La Commissione ha inoltre richiamato la procedura di infrazione INFR (2024)2053, avviata nei confronti dell’Italia per il non corretto recepimento della Direttiva SUP, evidenziando la necessità che la disciplina nazionale sia pienamente coerente con gli obblighi derivanti dalla direttiva. In particolare, anche i prodotti monouso realizzati in plastica biodegradabile o compostabile restano soggetti all’obbligo di riduzione del consumo posto in capo agli stati membri e previsto dall’art. 4 della direttiva. La CE ha pertanto rilevato che una disciplina nazionale che ne consenta la permanenza sul mercato potrebbe risultare non coerente con tale obbligo, nella misura in cui rischia di incentivare il ricorso a prodotti monouso anziché contribuire alla riduzione del loro consumo.
A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art.11, par. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di incoraggiare, ove possibile, l’utilizzo di alternative sostenibili alla plastica monouso per i materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti. Secondo la Commissione, gli imballaggi contemplati dalla proposta italiana, anche quando biodegradabili o compostabili, continuano tuttavia a rientrare nella categoria dei prodotti di plastica monouso e non possono, pertanto, essere considerati alla stregua di tali alternative sostenibili. A ulteriore conferma di tale impostazione, giova ricordare che già nella lettera di costituzione in mora, adottata nell’ambito della medesima procedura di infrazione, la CE aveva richiamato il considerando 14 della direttiva, secondo cui gli Stati membri dovrebbero adottare misure di riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso quanto più ambiziose possibile, tali da determinare un’inversione sostanziale della tendenza al crescente consumo e una riduzione quantitativa misurabile.
La normativa italiana
Sebbene, dunque, la disciplina introdotta dal legislatore italiano consenta di derogare al divieto di immissione sul mercato previsto dal PPWR a decorrere dal 1° gennaio 2030, permettendo la commercializzazione degli imballaggi che presentino i requisiti di biodegradabilità e compostabilità stabiliti dalla normativa nazionale, alla luce delle osservazioni formulate dalla Commissione europea permangono alcuni profili di possibili disallineamento rispetto agli obblighi derivanti dalla Direttiva SUP.
Sotto il profilo del PPWR, l’Italia ha infatti recepito i rilievi formulati, mentre, con riferimento alla Direttiva SUP, ha escluso i piatti di plastica dall’ambito di applicazione della nuova disciplina, in modo da assicurarne la conformità al divieto di immissione sul mercato previsto dall’art. 5.
Resta tuttavia da valutare la posizione degli altri imballaggi in plastica monouso biodegradabili o compostabili, la cui permanenza sul mercato, pur consentita dalla normativa nazionale e ammessa dal PPWR in forza della relativa deroga, potrebbe non risultare pienamente coerente con gli ulteriori obblighi posti dalla Direttiva SUP, in particolare con quelli relativi alla riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso e alla promozione di alternative sostenibili, ai sensi dell’art. 4.
Tale profilo assume particolare rilievo alla luce della procedura di infrazione INFR(2024)2053 già avviata nei confronti dell’Italia. Non si può pertanto escludere che, nell’ambito delle successive valutazioni sulla disciplina nazionale, la Commissione possa esprimere rilievi circa la compatibilità della permanenza sul mercato di tali prodotti con la Direttiva SUP, anche qualora ne riconoscesse la conformità alle condizioni previste dal PPWR e, conseguentemente, alla possibilità di beneficiare della relativa deroga.
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