ART.1 Denominazione e durata
1. È costituito il Gruppo delle scuole di alta formazione della ristorazione – FIPE (di seguito Gruppo) come espressione di enti privati che offrono servizi di formazione professionale di eccellenza per la sala, cucina e bartending nel settore dei Pubblici Esercizi.
2. Il Gruppo ha sede in Roma presso la “Federazione Italiana Pubblici Esercizi” (in sigla “FIPE”).
3. Il Gruppo, mantenendo la propria autonomia organizzativa e amministrativa nello svolgimento dell’attività nel settore di propria competenza, aderisce alla “Federazione Italiana Pubblici Esercizi”. Potrà, inoltre, avvalersi dell’assistenza di FIPE per le attività di rappresentanza, di tutela della categoria e degli interessi degli associati.
4. Il Gruppo è apartitico e non ha fini di lucro.
5. Il Gruppo ha durata illimitata, può essere sciolto su istanza dei due terzi dell’Assemblea.
ART.2 Finalità
1. Il Gruppo, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese e delle attività professionali nel sistema economico, si prefigge di:
ART.3 Composizione del Gruppo
1. Il Gruppo è composto da scuole di alta formazione della ristorazione, ciascuna delle quali rappresentata da un delegato.
2. Possono aderire al Gruppo le scuole di alta formazione, così come definite dall’art.1, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
ART.4 Ammissione
1. L’adesione al Gruppo è libera e volontaria.
2. L’ammissione al Gruppo avviene su domanda sottoscritta dal richiedente, con dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento ed accettare le disposizioni ivi contenute.
3. Competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato la piena determinazione verso i fini istituzionali del Gruppo e l’idoneità generale del richiedente, nonché l’assenza di motivi ostativi.
4. L’ammissione delle scuole di alta formazione al Gruppo presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme dello statuto FIPE.
ART.5 Recesso ed esclusione
1. Ogni scuola aderente (di seguito Aderente) può esercitare il diritto di recesso dandone formale comunicazione all’Assemblea.
2. L’Assemblea può deliberare l’esclusione delle scuole di alta formazione aderenti, in seguito:
ART.6 Organi associativi
1. Sono Organi del Gruppo:
ART. 7 Assemblea – Composizione
1. L’Assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutte le Aderenti e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Regolamento, obbligano tutte le Aderenti, ancorché assenti, non intervenuti o dissenzienti.
2. Gli Aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da altri Aderenti.
3. Ogni Aderente non può essere portatore di più di due deleghe.
ART. 8 Assemblea – Competenze
1. L’Assemblea:
ART. 9 Assemblea – Convocazione e svolgimento
1. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, tramite posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
2. L’Assemblea potrà essere tenuta anche a mezzo di videoconferenza purché sia garantita l’attiva partecipazione di tutti gli associati.
3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell’ora dell’adunanza, il numero degli eventuali voti assembleari attribuiti ad ogni Aderente, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata in via telematica o con PEC o in altro modo idoneo con preavviso di almeno 5 giorni.
5. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta del Presidente di FIPE.
6. L’Assemblea di volta in volta nomina nel proprio seno il Presidente della riunione, ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea.
ART. 10 Assemblea – Validità
1. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno dei voti degli Aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Aderenti presenti.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti qualunque sia il numero dei votanti, salvo le deliberazioni delle modifiche del Regolamento e dello scioglimento del Gruppo per le quali occorre il voto favorevole dei due terzi degli Aderenti.
3. Le deliberazioni in materia di elezioni degli organi sociali, sono prese a scrutinio segreto. Solo in caso di unanimità si può deliberare con voto palese.
4. Alle elezioni del Presidente e delle eventuali cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione al Gruppo.
ART. 11 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del gruppo, che lo presiede, e da 4 fino ad un massimo di 10 consiglieri eletti dall’Assemblea, in proporzione al numero di Aderenti al Gruppo.
2. Il Consiglio Direttivo:
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente ed è convocato con preavviso di almeno 5 giorni in via telematica.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide allorché siano presenti (anche in video conferenza) almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti (anche in video conferenza); ciascun componente ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
7. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per due sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza di un componente del Consiglio, subentrerà il primo dei non eletti ed in mancanza si procederà, su proposta del Presidente, per cooptazione.
8. Il componente del Consiglio Direttivo che cessi di ricoprire l’incarico all’interno della scuola di alta formazione della ristorazione, verrà entro 30 giorni sostituito dalla Scuola rappresentata, da un altro rappresentante della stessa.
9. I componenti del Consiglio Direttivo non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
10. Il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta del Presidente, persone particolarmente esperte, in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo, in numero non superiore a 2. I cooptati divengono consiglieri a tutti gli effetti aventi gli stessi diritti degli eletti.
ART. 12 Presidente
1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea e dura in carica per 2 anni.
2. Il Presidente:
3. Il Presidente deve trasmettere al Presidente FIPE il presente Regolamento per la ratifica e deve comunicare alla Federazione qualsiasi iniziativa e/o attività che il Gruppo intenda promuovere.
4. La carica di Presidente è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.
5. Le cariche elettive sono incompatibili con altre cariche sociali in associazioni, Federazioni, Confederazioni aventi gli stessi fini istituzionali di FIPE. Non sussiste l’incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dal Gruppo.
Art. 12 Rinvio
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le norme del Regolamento e dello Statuto di FIPE.
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (RM)
TELEFONO: +39 06 583921 FAX: +39 06 5818682 EMAIL: info@fipe.it