La Commissione europea, con decisione del 23 luglio 2026, ha accertato che Alphabet Inc., società capogruppo del gruppo Google, ha violato l’art. 6, par. 5, del Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act – d’ora in avanti “DMA”), accordando all’interno di Google Search un trattamento più favorevole ai propri servizi rispetto a servizi analoghi offerti da soggetti terzi (caso DMA.100193 – Alphabet – Online Search Engine – Google Search – Article 6(5). Per tale violazione è stata irrogata una sanzione pari a 460 milioni di euro (artt. 1 e 2 della decisione; cons. 700-702).

Il divieto di “self-preferencing”

L’art. 6, par. 5, del DMA vieta al gatekeeper di riservare un trattamento più favorevole ai propri servizi e prodotti rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi, con riferimento al loro posizionamento nei risultati di ricerca e alle modalità con cui tali risultati vengono indicizzati e reperiti dal motore di ricerca.

Giova ricordare che per gatekeeper il DMA intende un’impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che (art. 3, par. 1, DMA):

  • abbia un impatto significativo sul mercato interno;
  • costituisca un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali;
  • detenga una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività, o sia prevedibile che la acquisisca nel prossimo futuro.

La tutela prevista dal DMA non riguarda soltanto l’ordine con cui compaiono i risultati. Come chiarisce la Commissione (cons. 18-26), rilevano più in generale tutte le forme attraverso cui un servizio può essere reso più visibile o più facilmente accessibile rispetto a un altro, ad esempio mediante modalità di visualizzazione più evidenti, collegamenti diretti, immagini o maggiori possibilità di interazione per l’utente.

La Commissione ha accertato che Alphabet ha favorito, attraverso Google Search, una serie di propri servizi distinti o aggiuntivi, tra cui quelli relativi a shopping, voli, treni, alloggi, attività locali, Google Maps, traduzioni, risultati sportivi e giochi (cons. 2 e 92).

Il rilievo per la ristorazione

La decisione presenta profili di specifico interesse per il settore della ristorazione, soprattutto nell’ambito dei servizi di intermediazione relativi ai Places (par. 4.5) e dell’integrazione con Google Maps (par. 4.6).

Al considerando 435 (nella relativa nota), la Commissione include espressamente tra i Places i ristoranti, insieme ad altre attività fisiche localizzate. Il successivo considerando 436 descrive inoltre i risultati mostrati quando l’utente ricerca, ad esempio, un supermercato, un bar o un ristorante.

Immagine estrapolata a pag. 95 della Decisione

Google presenta direttamente nella pagina dei risultati una “Places unit”, composta da una mappa interattiva e da un elenco di attività. Selezionando un esercizio, l’utente può visualizzare fotografie, recensioni, orari, indirizzo, contatti, livelli di affollamento e collegamenti al sito; nel caso di ristoranti e bar è normalmente disponibile anche il menu (cons. 440-441).

Secondo la Commissione, tali funzionalità vanno oltre la mera attività di ricerca, perché consentono anche di confrontare le diverse attività in vista dell’avvio di una transazione. In particolare, i ristoranti possono essere confrontati sulla base del livello dei prezzi, delle valutazioni e di altre caratteristiche, mentre la Places unit può includere anche immagini del menu (cons. 459-460).

Servizi analoghi sono offerti da operatori terzi. Il considerando 465 cita espressamente Yelp, TripAdvisor, TheFork, OpenTable e Foursquare City Guide tra i servizi verticali che consentono di individuare e confrontare attività locali sulla base di parametri come valutazioni, livello dei prezzi e tipologia di cucina.

La Commissione ritiene tuttavia che tali operatori non beneficino della stessa visibilità riconosciuta al servizio Google, che è invece incorporato direttamente nella pagina dei risultati e consente all’utente di confrontare le diverse offerte senza abbandonare la SERP (cons. 474-476).

La prenotazione del tavolo e Google Maps

Un ulteriore profilo di diretto interesse per la ristorazione riguarda il collegamento tra Google Search e Google Maps.

Il considerando 492 prende espressamente in considerazione il pulsante “Reserve a table”: quando il ristorante consente tale possibilità, l’utente può cliccare sul pulsante ed essere reindirizzato a Google Maps, dove inserisce i dati della prenotazione, quali fascia oraria e numero degli ospiti.

Il punto assume rilievo nell’accertamento della violazione. Al considerando 506, la Commissione osserva infatti che nelle pagine di anteprima delle attività locali continuano a comparire i pulsanti relativi alle indicazioni stradali e all’indirizzo e, in alcuni casi, proprio “Reserve a table” per i ristoranti, con collegamento diretto a Google Maps.

I servizi analoghi di soggetti terzi non dispongono invece della stessa possibilità di mostrare o collegare, con analoga evidenza, una propria mappa interattiva o il proprio servizio. Per questo la Commissione conclude che anche Google Maps riceve su Google Search un trattamento più favorevole rispetto ai servizi analoghi offerti da terzi (cons. 507-509).

La decisione, dunque, analizza, tra l’altro, le modalità attraverso cui il consumatore ricerca, confronta e raggiunge digitalmente un pubblico esercizio e, in alcuni casi, arriva fino alla prenotazione del tavolo. L’accertamento non riguarda tuttavia il posizionamento dei singoli ristoranti tra loro, bensì il trattamento privilegiato riservato ai servizi propri di Alphabet rispetto ai servizi analoghi offerti da terzi.

Sanzione e prossimi passi

La Commissione ha ritenuto la violazione seria e ancora in corso e ha irrogato ad Alphabet, ai sensi dell’art. 30, par. 1, lett. a), DMA, una sanzione di 460 milioni di euro (cons. 700-702).

Alphabet deve ora, ai sensi dell’art. 29, par. 5, DMA, porre fine alla violazione entro 60 giorni di calendario dalla notifica della decisione (dunque entro il 21 settembre 2026), spiegando alla Commissione le misure con cui intende conformarsi e astenendosi dal reiterare le condotte contestate o comportamenti aventi oggetto o effetto equivalente (cons. 707-714; art. 3).

Sarà quindi particolarmente rilevante verificare come Google darà seguito alla decisione e quali effetti concreti le modifiche avranno sulla visibilità e sulle modalità di accesso digitale ai ristoranti e agli altri pubblici esercizi.

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