Invisibile, inodore e naturale, il gas radon è un fattore di rischio spesso sottovalutato negli ambienti di lavoro. Per i pubblici esercizi la sua presenza non è solo una questione di prevenzione, ma anche di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
Il radon è un gas radioattivo che deriva dal decadimento dell’uranio presente nel suolo e nelle rocce. Può entrare negli edifici dal terreno e accumularsi soprattutto nei locali interrati, seminterrati e al piano terra. In concentrazioni elevate aumenta il rischio di tumore al polmone ed è considerato la seconda causa della malattia dopo il fumo di sigaretta.
Per questo motivo il radon è oggi considerato a tutti gli effetti un fattore di rischio da valutare nei luoghi di lavoro e, dunque, anche i titolari dei pubblici esercizi sono chiamati a conoscerne le caratteristiche e, nei casi previsti dalla legge, ad effettuare le misurazioni necessarie e ad adottare eventuali interventi di risanamento per garantire la sicurezza dei lavoratori e della clientela.
È importante sottolineare che la valutazione del rischio radon non è un adempimento isolato, ma rientra nel sistema complessivo della sicurezza sul lavoro: la relativa documentazione confluisce infatti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 81/2008.
Normativa di riferimento e Piano Nazionale d’Azione per il Radon PNAR
In Italia la normativa di riferimento è il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Il D.Lgs, all’articolo 17, prevede l’obbligo, in capo all’esercente, quindi anche al titolare di un pubblico esercizio, di effettuare la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei, nei locali seminterrati o situati al piano terra ubicati nelle aree individuate come prioritarie ex art. 11 e nelle specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuate dal Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 (PNAR), adottato con DPCM 11 gennaio 2024.
Una volta eseguite le misurazioni, qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria risulti inferiore al livello di riferimento, l’esercente è tenuto a redigere e conservare, per un periodo di otto anni, un documento contenente i risultati delle misurazioni e la valutazione delle eventuali misure correttive adottabili.
Qualora, invece, il livello di riferimento sia superato, l’esercente deve adottare idonee misure correttive finalizzate a ridurne la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento, ed a effettuare una nuova misurazione per verificarne l’efficacia.
Il PNAR e le aree prioritarie
Il PNAR è lo strumento strategico previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. 101/2020 e ha l’obiettivo di ridurre i rischi a lungo termine derivanti dall’esposizione al gas radon.
A tal fine, definisce le strategie per la prevenzione di tali rischi, stabilisce le regole tecniche volte a impedire l’ingresso del gas negli edifici e individua i criteri per la classificazione delle aree nelle quali si prevede che la concentrazione media annua superi il livello di riferimento nazionale di 300 Bq/m³ in un numero significativo di edifici.
In base all’articolo 11 del D. Lgs 101/2020, a seguito dell’adozione del PNAR, le Regioni e Province autonome devono procedere all’individuazione delle aree prioritarie, cioè i territori in cui si stima che almeno il 15% degli edifici presenti concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento di 300 Bq/m³.
L’individuazione di tali aree determina l’obbligo in capo agli esercenti (datori di lavoro), inclusi i pubblici esercizi, di effettuare la misurazione del gas radon nei luoghi di lavoro situati in locali seminterrati o al piano terra. Nel caso in cui tale soglia venga superata sono richiesti interventi di risanamento e nuove misurazioni per verificarne l’efficacia. In ogni caso, anche in presenza di concentrazioni non superiori al livello di riferimento, l’INAIL, in un documento informativo, consiglia di ridurre la presenza del radon a valori più bassi possibile per tutelare la salute dei lavoratori.
Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e bonifica del radon in tali locali espone il datore di lavoro a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, a sanzioni penali (art. 205 Decreto).
Secondo i dati disponibili al 26 marzo 2026 (ARPA Lombardia), nove Regioni e Province autonome – Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto – hanno individuato 466 comuni come aree prioritarie, a cui si aggiungono 15 comuni nella provincia di Trento individuati con deliberazione di giunta provinciale dello scorso 15 maggio, comunicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 giugno.
Il quadro normativo sul radon è in continua evoluzione, proprio in ragione del progressivo completamento dell’individuazione delle aree prioritarie da parte delle Regioni e delle Province autonome. Per i titolari dei pubblici esercizi è quindi fondamentale conoscere la normativa e soprattutto, con riferimento alle aree prioritarie, verificare se il proprio comune rientri tra quelli interessati e, in tal caso, adempiere agli obblighi di misurazione previsti anche nel caso di locali seminterrati o al piano terra. Un monitoraggio tempestivo consente non solo di evitare possibili sanzioni, ma anche di programmare gli eventuali interventi necessari, contribuendo a mantenere gli ambienti di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute.
Collegamenti utili:
- Dati Arpa Lombardia
- Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101
- INAIL – Prevenzione e protezione dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente
- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 gennaio 2024 – Adozione del piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032