Le iniziative di revisione delle discipline regionali in materia di agriturismo, emerse in alcune realtà territoriali, riportano al centro dell’attenzione un tema di particolare rilievo: l’agriturismo rappresenta una componente importante dell’economia rurale e della valorizzazione dei territori, ma la sua disciplina non può prescindere dai principi fondamentali fissati dalla normativa statale, né può spingersi fino a dissolvere il nesso che giustifica il regime speciale riconosciuto a queste attività.

La normativa quadro

La cornice di riferimento è la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante la disciplina dell’agriturismo. La legge quadro non si limita a riconoscere l’agriturismo come forma di integrazione del reddito agricolo, ma ne definisce con precisione il perimetro, ancorandolo alla nozione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. e al rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. L’art. 2, comma 1, della legge n. 96/2006 chiarisce infatti che le attività agrituristiche sono attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con l’attività agricola principale.

La somministrazione di pasti e bevande rientra certamente tra le attività agrituristiche, ma entro limiti ben precisi. L’art. 2, comma 3, lett. b), della legge n. 96/2006 include infatti tra tali attività la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, con preferenza per quelli tipici e di qualità. Il dato normativo è significativo sotto un duplice profilo. Da un lato, conferma che la ristorazione agrituristica non è un’attività libera e autosufficiente, ma un’attività connessa all’impresa agricola; dall’altro, individua nella prevalenza dei prodotti propri e del circuito agricolo locale uno dei principali indicatori di autenticità dell’offerta agrituristica.

A ciò si aggiunge l’art. 4 della legge n. 96/2006, che attribuisce alle Regioni il compito di dettare criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica, sempre nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal legislatore statale. In particolare, il comma 2 stabilisce che le Regioni devono definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole, le quali devono comunque rimanere prevalenti, con particolare riguardo al tempo di lavoro necessario per il loro svolgimento. Si tratta di una previsione centrale, perché conferma che la disciplina regionale può modulare le modalità di esercizio dell’attività agrituristica, ma non può spingersi fino a compromettere il carattere accessorio e connesso della somministrazione rispetto all’attività agricola principale.

Le normative regionali

È proprio in questo equilibrio tra fonte statale e legislazione regionale che si colloca il nodo più delicato. La competenza regionale in materia è ampia, ma non può tradursi in un superamento dei principi fondamentali posti dalla legge quadro. In altri termini, la Regione può disciplinare il settore secondo le proprie competenze, ma non dovrebbe mai spingersi fino a trasformare l’attività agrituristica in una forma sostanzialmente indistinta di ristorazione commerciale, nella quale il legame con la produzione agricola aziendale diventi recessivo, eventuale o non più verificabile.

È su questo crinale che meritano attenzione alcune proposte di riforma regionale orientate ad ampliare sensibilmente il perimetro della somministrazione agrituristica, estendendolo ad aperitivi, merende, light lunch o altre formule tipiche della ristorazione commerciale, e contestualmente alleggerendo i parametri sulla provenienza dei prodotti o eliminando limiti numerici e criteri di collegamento con la dimensione dell’azienda agricola. Soluzioni di questo tipo pongono un problema non tanto perché introducono elementi di flessibilità, quanto perché rischiano di attenuare fino quasi a neutralizzare il requisito di connessione, che è invece il presupposto giuridico su cui si fonda l’intero impianto dell’agriturismo.

Il regime di favor

Il tema assume rilievo anche sotto un diverso profilo. Il regime giuridico dell’agriturismo è costruito dal legislatore come regime speciale, giustificato proprio dalla natura agricola dell’attività e dal suo carattere accessorio e connesso rispetto all’impresa principale. Lo conferma, sul piano fiscale, la stessa legge n. 96/2006, che all’art. 7, comma 2, richiama l’art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante il regime forfetario previsto per gli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche. In particolare, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, L. n. 413/1991, il reddito imponibile derivante dall’attività agrituristica è determinato applicando ai ricavi conseguiti, al netto dell’IVA, un coefficiente di redditività del 25%, mentre l’IVA dovuta è ridotta del 50% a titolo di detrazione forfetaria.

Anche sul versante IMU si colgono elementi di specialità. Gli immobili destinati all’attività agrituristica, se in possesso dei requisiti di ruralità e di strumentalità all’attività agricola, rientrano nel perimetro dei fabbricati rurali strumentali; per tali immobili l’IMU è assoggettata al regime previsto dall’art. 1, comma 750, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce un’aliquota di base pari allo 0,1%, riducibile dai Comuni fino all’azzeramento. Si tratta di un quadro differenziato rispetto a quello dei Pubblici Esercizi, che trova la propria giustificazione proprio nella specialità agricola dell’attività agrituristica.

È per questa ragione che l’eventuale ampliamento della somministrazione agrituristica oltre i confini tracciati dalla legge quadro non può essere letto come una mera scelta di politica settoriale. Se il requisito di connessione viene progressivamente svuotato, il rischio è quello di alterare l’equilibrio dell’istituto, consentendo lo sviluppo di modelli di offerta che finiscono per collocarsi, di fatto, sullo stesso terreno della ristorazione ordinaria, pur restando inseriti in un regime giuridico costruito per attività diverse.

La trasparenza verso il consumatore

Vi è poi un ulteriore profilo, non meno importante, che riguarda la trasparenza dell’offerta verso il consumatore. La qualificazione “agrituristica” richiama un’esperienza fondata sul rapporto con l’azienda agricola, sull’impiego di prodotti aziendali o del territorio e su una modalità di ospitalità diversa da quella tipica del Pubblico Esercizio. Se i criteri di approvvigionamento vengono eccessivamente diluiti, o se i limiti di connessione vengono sostanzialmente rimossi, si corre il rischio di indebolire proprio quella riconoscibilità dell’offerta che costituisce uno dei principali elementi distintivi del settore.

In questa prospettiva, il punto centrale resta uno: la disciplina regionale dell’agriturismo non può prescindere dal perimetro tracciato dalla L. n. 96/2006. La valorizzazione del turismo rurale e delle produzioni agricole passa anche dalla capacità di preservare l’identità dell’agriturismo, evitando che la necessaria autonomia normativa delle Regioni si traduca in un indebolimento dei requisiti di connessione, complementarità e prevalenza dell’attività agricola. È su questo terreno che si misura la coerenza dell’istituto e la tenuta di un quadro regolatorio capace di distinguere, con chiarezza, modelli imprenditoriali diversi che operano nel mercato della somministrazione.

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