Con la piena entrata in vigore del tetto massimo onnicomprensivo del 5% alle commissioni applicate agli esercenti dalle società emettitrici di buoni pasto, si chiude definitivamente il regime transitorio previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Come probabilmente si ricorderà, dopo l’introduzione del suindicato limite nel settore pubblico ad opera del “Decreto Aiuti” del 2022 (art. 26-bis, DL n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, poi confermato dall’art. 131 del D.lgs. n. 36/2023), il medesimo tetto è stato esteso alle committenze private dalla Legge n. 193/2024.

L’art. 37 della citata legge aveva previsto un regime ad applicazione differita:

  • dal 18 dicembre 2024 per gli esercenti non vincolati da precedenti accordi con la società emettitrice proponente;
  • dal 1° settembre 2025 per quelli già contrattualizzati.

Era inoltre stabilita la permanenza delle condizioni pregresse esclusivamente per i buoni pasto emessi entro quest’ultima data e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Con l’inizio del nuovo anno, dunque, la commissione massima del 5% risulta pienamente operativa anche per il mercato privato.

Inoltre, un elemento di particolare rilievo risiede nel fatto che il tetto del 5% risulta per legge remunerativo di tutte le operazioni connesse alla gestione dei buoni pasto, vale a dire della totalità delle attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto in qualsiasi forma esso sia, elettronico ovvero cartaceo. Inoltre, non è più possibile aggiungere costi per i c.d. servizi aggiuntivi, ovvero quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto principale della committenza e abbiano tuttavia un’oggettiva e diretta connessione intrinseca con essa. Ad esempio, il servizio di “rimborso accelerato” a due o quindici giorni, rispetto al quale diverse società emettitrici hanno comunicato agli esercenti che, nell’impossibilità di applicare un prezzo aggiuntivo, non sarà più previsto, né richiedibile da parte dell’esercente. Invero, per quanto riguarda i termini di pagamento occorre considerare che il “rimborso” da parte delle società emettitrici all’esercente rientra nelle transazioni commerciali tra imprese. Si applica, dunque, quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2002 che fissa in 60 giorni il termine massimo del pagamento: anche qualora l’emettitore proponga tempistiche inferiori, l’eventuale costo non potrà mai determinare il superamento complessivo del 5% del valore nominale del buoni pasto. Ne discende che, qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca oneri aggiuntivi oltre tale soglia, dovrà considerarsi nulla per contrasto con la disciplina vigente.

Gli operatori dei pubblici esercizi possono dunque oggi muoversi in una dinamica più equilibrata rispetto al passato. Il “fuori casa” generato dai buoni pasto – che vale oltre 4 miliardi di euro (fonte: “L’impatto sociale ed economico dei buoni pasto”, ANSEB anno 2024) – può rappresentare un contributo rilevante anche per le micro e piccole imprese del settore, in particolare in un momento in cui cresce il numero dei lavoratori che pranzano fuori casa. Il quadro si arricchisce inoltre dell’intervento della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), che ha modificato l’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR aumentando da 8 a 10 euro il valore esente dei buoni pasto elettronici, mentre rimane invariato il limite di 4 euro per i buoni cartacei.

Secondo i dati Istat relativi agli stili di vita degli italiani riferiti al 2024, circa 10 milioni di lavoratori pranzano fuori casa tra mense, ristoranti, bar o direttamente sul posto di lavoro portando il pranzo da casa o acquistandolo. Negli ultimi dieci anni c’è stata una crescita del 18,7%, che riflette la più generale evoluzione degli stili alimentari dei lavoratori. In parallelo, si è ridotta la quota di quelli che pranzano a casa (è il 50,4% nel 2024, era il 54% nel 2014).

Secondo l’indagine internazionale Barometro FOOD 2025 del Gruppo Edenred, che ha analizzato le abitudini alimentari di oltre 52.000 dipendenti e 1.100 ristoratori in 21 Paesi, per i ristoratori l’accettazione dei buoni pasto comporta effetti generalmente positivi, come l’aumento del fatturato (67%), una maggiore frequenza dei clienti (50%) e la possibilità di attrarne di nuovi (33%).

La combinazione tra il tetto massimo alle commissioni degli esercenti e un quadro regolatorio più equo nella distribuzione dei costi, non elimina tutte le criticità che negli anni hanno caratterizzato il sistema, ma contribuisce a delineare condizioni decisamente più sostenibili per gli esercenti che forniscono il pranzo quotidianamente a centinaia di migliaia di lavoratori. In particolare, bar e ristoranti possono oggi valutare l’utilizzo dei buoni pasto all’interno di un contesto con costi ben più contenuti rispetto al passato (in tempi non ancora lontani le commissioni toccavano anche il 21%), in un mercato in continua espansione e sempre più diffuso nelle abitudini dei lavoratori.

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