Nuove Linee guida & FAQ Regolamento (UE) 2023/1115 “EUDR”

17 Aprile 2025

La Commissione Europea ha pubblicato il 15 aprile, l’aggiornamento delle Linee guida e una nuova sezione di domande frequenti (FAQ) sull’applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115 contro la deforestazione. Si tratta dell’EUDR, pubblicato in GUUE il 9 giugno 2023, che disciplina l’immissione sul mercato e l’esportazione dall’UE di sette materie prime – olio di palma, soia, legno, cacao, caffè, bovini, gomma – e dei prodotti derivati elencati nell’Allegato I, in quanto generalmente associati a deforestazione e degrado forestale. Il provvedimento è entratoin vigore dal 29 giugno 2023, tuttavia, il Regolamento (UE) 2024/3234 del 23 dicembre 2024 ha posticipato la data di applicazione al 30 dicembre 2025, con deroga fino al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.

E’ bene ricordare chel’EUDR mira a ridurre l’impatto ambientale, vietando la commercializzazione ed esportazione dei c.d. prodotti interessati che non rispettano queste condizioni:

  1. “Deforestazione zero”: prodotti provenienti da terreni non deforestati dopo il 31 dicembre 2020;
  2. Rispetto della legislazione del paese d’origine;
  3. Presentazione di una dichiarazione di dovuta diligenza (art. 8, All. II EUDR).

Il Regolamento dunque pone una serie di prescrizioni nei confronti degli operatori che introducono per la prima volta sul mercato dell’UE i suindicati prodotti/materie prime nell’ambito di un’attività commerciale e dei commercianti che li mettono a disposizione sul mercato a fini di distribuzione, uso commerciale o consumo – inclusi dunque bar, ristoranti, pasticcerie, torrefazioni.

In estrema sintesi, prima immettere o esportare i prodotti interessati, gli operatori devono esercitare la dovuta diligenza attraverso un sistema documentato con cui raccogliere e verificare gli obblighi di informazione (art. 9 EUDR), effettuare una valutazione del rischio (art. 10 EUDR), se il rischio è significativo adottare misure di mitigazione (art. 11 EUDR), e conservare la documentazione per 5 anni. Il rischio è considerato trascurabile se non ci sono motivi di preoccupazione sul rispetto della legislazione del paese di provenienza e sulla deforestazione zero. Gli operatori devono istituire e mantenere un sistema di dovuta diligenza aggiornato, verificato almeno una volta l’anno (art. 12 EUDR). È prevista una diligenza semplificata per prodotti provenienti da Paesi a “basso rischio” (art. 13 EUDR).

I commercianti non PMI devono verificare che la dovuta diligenza sia stata svolta dagli operatori a monte mentre i commercianti PMI sono esentati dalla dovuta diligenza ma obbligati alla tracciabilità: devono conservare informazioni su fornitori e clienti per 5 anni (art. 5).

Il documento che aggiorna le Linee guida è strutturato in diversi capitoli tematici, ognuno dei quali dedicato a fornire specifiche indicazioni in ordine alla concreta applicazione dell’EUDR. Risulta così strutturato:

  1. chiarimenti sulle definizioni – art. 2 EUDR
  2. entrata in vigore e scadenze applicative – art. 1 par. 2; artt. 37, 38 EUDR; Reg. UE 2024/3234
  3. dovere di diligenza e “rischio trascurabile” – art. 2 punto 26; art. 4, 8 – 13 EUDR
  4. incidenza della complessità della filiera sulla valutazione del rischioart. 10 par. 2, lett. i) EUDR
  5. legislazione pertinente del Paese di produzione – art. 2 punto 40; artt. 3 lett. b), 9, par. 1, lett. h) EUDR
  6. ambito di applicazione del prodotto: inclusione/esclusione di imballaggi, rifiuti, materiali riciclati
  7. manutenzione del sistema di due diligence: obbligo di revisione periodica – Art. 12 EUDR
  8. prodotti compositi: trattamento dei prodotti che contengono più materie prime rilevanti (es. cioccolato con cacao e olio di palma) – artt. 4, 8, 9, 33 EUDR
  9. certificazioni e verifiche di terze parti – art. 10, par. 2, lett. n) EUDR

Le FAQ, tramite esempi di domande e risposte, consentono di affrontare in modo operativo l’attuazione dell’EUDR ed affrontano i seguenti temi:

  • Tracciabilità: geolocalizzazione, tracciamento dei prodotti alle parcelle di terra, prodotti compositi, sistemi di tracciamento, ecc.
  • Scopo: prodotti e materie prime rilevanti, prodotti riciclati, prodotti UE, codici HS/CN, soglie quantitative.
  • Soggetti obbligati: chi è operatore/trader, obblighi per PMI e non-PMI, gruppi societari, rappresentanti autorizzati, responsabilità.
  • Definizioni: termini chiave come “deforestazione”, “degradazione forestale”, “plot of land”, soglie minime, eventi naturali.
  • Due Diligence: obblighi di diligenza, DDS, certificazioni, verifiche, modelli di dichiarazione, report annuali.
  • Benchmarking and partnerships: valutazione dei Paesi, supporto ai piccoli produttori, iniziative Team Europe.
  • Sistema Informativo EUDR: caricamento DDS, formati dati, strumenti geospaziali, gestione degli account, errori di sistema.
  • Tempistiche: entrata in vigore e applicazione del Regolamento, periodo transitorio.
  • Altre domande: Obblighi durante il periodo transitorio, prodotti misti, linee guida della Commissione
  • Sanzioni: Sanzioni previste, obblighi degli Stati Membri, pubblicazione delle violazioni.

Un esempio pratico potenzialmente utile al settore dei Pubblici Esercizi risulta il punto 3.10.1

D: Sono un’impresa PMI esentata dalla presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (“DDS”). Le imprese non PMI a cui fornisco beni possono comunque richiedermi di presentare una DDS?
R: Non esiste un obbligo legale per un commerciante o un operatore a valle di PMI di presentare il DDS o di accertare che la dovuta diligenza sia stata esercitata a monte; gli operatori a valle di PMI possono avvalersi dell’esenzione di cui all’art. 4 par. 8 dell’EUDR, mentre i commercianti di PMI non sono soggetti agli obblighi degli operatori (art. 5 EUDR). Pertanto, le imprese a valle non PMI non possono avvalersi delle disposizioni dell’EUDR per richiedere alle PMI di cui sopra di presentare un DDS. Va notato che, se un’azienda sceglie di presentare una DDS, conferma che è stata effettuata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio, o solo un rischio trascurabile, ai sensi dell’art. 4, par. 2 EUDR – cfr. art. 5 EUDR, Art. 4, par. 2 EUDR e  punto 5 dell’Allegato II.

Per completezza, si segnala che è stato pubblicato un Atto delegato che modificata alcuni codici dell’Allegato I EUDR per introdurre alcune correzioni tecniche al fine di garantire una maggiore certezza in merito alle categorie di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento. Infatti, diversi codici elencati alla voce “olio di palma” e “gomma” nell’Allegato I comprendono prodotti che possono essere fabbricati con prodotti di base che non sono prodotti di base pertinenti. Questo Atto è attualmente oggetto di consultazione pubblica fino al 13 maggio 2025.

Infine, occorre evidenziare che la Commissione sta ultimando il sistema di valutazione dei Paesi Terzi (art. 29 EUDR) che sarà contenuto in un Atto di esecuzione che sarà adottato entro il 30 giugno 2025, a seguito del confronto con gli Stati membri.

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