Relativamente ai finanziamenti di importo massimo pari al 25% del fatturato e comunque fino a 30.000 euro, le risorse stanziate consentono una garanzia statale gratuita del 100% dell’importo concesso e le modifiche introdotte prevedono che possano avere una durata fino a 15 anni (anziché dei 6 inizialmente previsti, poi già estesi a 10).
Vale la pena ricordare, con riferimento ai finanziamenti di tale importo, che la garanzia del Fondo è concessa (anche) alle imprese che presentino esposizioni che siano state classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate.
Ai sensi dell’art. 47-bis, par. 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 le esposizioni cessano di essere classificate come deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore e come esposizione in stato di default (tra le ipotesi per le quali si considera intervenuto un default, vi è quella in cui il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente);
- la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;
- il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.
Se vuoi saperne di più, consulta:
• la guida operativa per i finanziamenti fino a 30 mila euro;
• la guida operativa per le altre linee di finanziamento;
• le FAQ pubblicate sul sito web del Fondo centrale di garanzia.
Per maggiori informazioni e assistenza, rivolgiti alla nostra Associazione territorialmente a te più vicina!