Con Ordinanza del 22 ottobre u.s. il Ministero della Salute ha chiarito che, da oggi, 26 ottobre 2021, e fino al 15 dicembre per le finalità d’uso previste dal D.L. “Riaperture” (ivi compreso l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi/attività per le quali è richiesto il green pass):
– le certificazioni relative alla vaccinazione/avvenuta guarigione/test antigenico rapido e molecolare rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano;
– sono altresì considerate equivalenti a quelle italiane le certificazioni di avvenuta guarigione/vaccinazione (quest’ultima validata dall’EMA) rilasciate dalle competenti autorità dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tuttavia, con riferimento a quest’ultima, per effetto dell’attuale art. 6, comma 1, del D.L. n. 111/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2021, i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino sono temporaneamente esentati – fino all’adozione dell’ordinanza del Ministero della Salute e comunque non oltre il 31 dicembre p.v. – dall’applicazione delle norme che richiedono il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi e alle attività indicate dall’art. 9-bis del “Riaperture”.