
Rimborso lavoratori donatori di sangue
L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 96 del 26 maggio 2025, con cui si riepiloga il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione e si forniscono le relative indicazioni operative.
Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione (cfr. l’art. 5 del D.M. 8 aprile 1968 e l’art. 1, comma 4, del D.I. 18 novembre 2015) può ottenere il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore e determinata secondo le modalità illustrate nei paragrafi successivi, avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:
- per i lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue: certificati medici e dichiarazioni dei donatori di cui al paragrafo 5.1, lettera A) e C), della presente circolare.
- per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue: certificati di inidoneità di cui al paragrafo 5.2 della presente circolare.
La normativa prevede che i datori di lavoro che anticipano le retribuzioni ai donatori di sangue possono procedere al conguaglio con i contributi o altre somme dovute all’INPS.
A tale fine, il datore di lavoro deve compilare il flusso UNIEMENS, specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata.
Per maggiori informazioni, consulta la circolare INPS in esame, qui.