Rimini 20 luglio 2021
Si è tenuta il 20 luglio alle ore 10.30 la conferenza stampa di presentazione del Progetto #sicurezzaVera ideato da Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi in collaborazione con il Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione stessa e la Polizia di Stato.
A maggio 2021 la musica italiana ha pianto la scomparsa di due artisti indimenticabili, Milva e Franco Battiato, e ha visto fiorire sul palcoscenico internazionale il successo dei Maneskin, trionfatori all’Eurovision Song Contest 2021 dopo aver vinto Sanremo: quasi una staffetta generazionale, con un ritorno prepotente al rock del giovane gruppo romano, che dà voce ai sentimenti di tanti ragazzi che urlano di essere “fuori” da un sistema che fatica a riconoscerli e valorizzarli, e li vorrebbe “Zitti e buoni”.
Il contrasto alla violenza di genere passa sempre di più dai Pubblici Esercizi. Luoghi affollati e vitali, soprattutto in estate. I bar, i ristoranti e i locali italiani diventano presìdi di sicurezza a difesa delle donne e promotori della cultura di genere anche nel territorio pontino.
Matera, 12 luglio 2021 – Confcommercio-Fipe Matera, ha dato il via alla sua adesione al progetto #sicurezzaVera ideato da Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi in collaborazione con il Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione stessa e la Polizia di Stato, contro la violenza di genere. Matera è tra le prime 20 città pilota del progetto.
Contro la violenza di genere, Pisa è la prima città in Italia a lanciare ufficialmente la propria adesione al progetto #sicurezzaVera ideato da Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi in collaborazione con il Gruppo Donne Imprenditrici della Federazione stessa e la Polizia di Stato.
CIRCOLARE n. 108 del 18 giugno 2021 Prot. n. 608 FR/mr
OGGETTO: DPCM 17 giugno 2021: attuazione della piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle “certificazioni verdi Covid 19”
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 17 giugno 2021 in materia di attuazione della piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi Covid-19. I soggetti deputati alla verifica delle suddette certificazioni - tra cui i proprietari dei locali o i titolari dei pubblici esercizi nei casi in cui per l’accesso sia prescritto il possesso delle stesse – dovranno a tal fine utilizzare l’apposita App “VerificaC19” (già disponibile su AppStore e PlayStore). Approvato anche il Regolamento (UE) 2021/953 che istituisce il c.d. “certificato verde digitale” volto a uniformare le condizioni di sicurezza per la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'UE. |
Facendo seguito alla circolare Fipe n. 104/2021, si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143/2021 il DPCM del 17 giugno 2021 (allegato 1), già efficace da ieri, 17 giugno, recante disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture” (cfr. circolare Fipe n. 73/2021) e dell’art. 42 del D.L. n. 77/2021, in materia di certificazioni verdi Covid-19 e che, tra l’altro, individua i soggetti deputati al controllo delle certificazioni e le modalità con le quali potrà avvenire tale verifica.
Il DPCM, in particolare, definisce l’attuazione della piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) per il rilascio, la verifica e l’accettazione delle certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. Il Ministero della Salute rilascia tale certificazione sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal virus dal Covid-19. Trattasi, in particolare, di un documento gratuito, in formato digitale e stampabile, contenente un QR Code per verificarne autenticità e validità, che i cittadini potranno scaricare su pc, tablet o smartphone accedendo ai seguenti canali digitali:
- sul sito dedicato www.dgc.gov.it;
- sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-regionali;
- sull’App Immuni;
- sull’App IO.
Per quel che concerne la verifica circa il possesso della certificazione in commento, il provvedimento prevede una particolare procedura (cfr. art. 13), che consente di controllare autenticità, validità e integrità delle certificazioni verdi, senza rendere visibili le informazioni circa l’evento sanitario che ne ha determinato l’emissione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test diagnostico).
I soggetti tenuti ad effettuare tale attività di verifica dovranno scaricare l’App “VerificaC19” (già disponibile su AppStore e PlayStore), che consente di controllare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet, e senza che vengano memorizzate sul dispositivo le informazioni personali. In particolare, l’interessato mostrerà il QR Code (in formato digitale oppure cartaceo), che sarà “letto” dal verificatore attraverso l’App in parola, che, a quel punto, mostrerà graficamente l’effettiva validità della certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita. Sul punto, è previsto che, su richiesta del verificatore, l’interessato debba dimostrare la propria identità personale mediante esibizione di un documento di identità.
Giova sottolineare che tra i soggetti deputati allo svolgimento di tale attività di verifica, oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, vengono individuati, tra gli altri:
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, che dovrà essere iscritto in un apposito elenco tenuto, anche telematicamente, dal Prefetto competente per territorio (cfr. art. 3, comma 8, L. n. 94/2009);
- i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi, nonché i loro delegati (i quali dovranno essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica);
- il proprietario o chi detiene legittimamente i luoghi o i locali in cui si svolgono eventi e attività per la partecipazione ai quali è prescritto il possesso del green pass, nonché i loro delegati (anche in questo caso, incaricati con atto formale).
È bene quindi precisare che tale procedura dovrà essere osservata anche nell’ambito delle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, in relazione alle quali, come ormai noto, l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis” (cfr. circolare Fipe n. 89/2021), prevede che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
Nonostante la piattaforma sia già attiva, e le disposizioni del provvedimento in commento siano già efficaci, laddove dovessero verificarsi delle problematiche applicative concernenti l’emissione dei certificati (dal portale del Governo dedicato al tema in commento, emerge, ad esempio, che tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni saranno rese disponibili entro il 28 giugno) e la relativa procedura di verifica, si consiglia, nel contempo, di suggerire agli organizzatori/gestori dell’evento di utilizzare quantomeno la modulistica trasmessa con la già richiamata circolare Fipe n. 104/2021.
Dalle interlocuzioni informali avviate con le Istituzioni competenti è probabile, inoltre, che tale procedura sarà resa applicabile anche per l’accesso a sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel momento in cui verrà stabilita una data per la riapertura anche di suddette attività.
II controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dalle forze di pubblica sicurezza individuate all’art. 4, comma 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 (vale a dire le forze di polizia, il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, le Forze armate).
Giova inoltre sottolineare che dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 sarà valida anche come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.
Lo scorso lunedì 14 giugno, invero, le Istituzioni Europee hanno approvato il Regolamento (UE) 2021/953 (allegato 2) che istituisce il c.d. “certificato verde digitale” (circolari Fipe n. 58/2021 e n. 83/2021) volto a uniformare le condizioni di sicurezza per la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'UE. Il Regolamento, già in vigore a partire dallo scorso 15 giugno, sarà applicabile a partire dal 1° luglio p.v. e fino al 30 giugno 2022.
Il testo approvato stabilisce che gli Stati membri, qualora abbiano già attivato il rilascio delle certificazioni verdi e quindi “accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione”, dovranno astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali l’espletamento di altri test diagnostici, la quarantena o l’autoisolamento.
E’ bene evidenziare che qualora la situazione sanitaria dovesse peggiorare o fosse riscontrata un’elevata incidenza delle varianti del virus, le Istituzioni Europee hanno previsto un “freno di emergenza” che consentirà agli Stati membri di reintrodurre restrizioni agli spostamenti, a seconda delle indicazioni fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
Si segnala infine che, oltre all’Italia, ad oggi sono 13 i Paesi (Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Spagna) che hanno già attivato il rilascio del certificato.
Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
Allegati 2
Circolari correlate Circolare Fipe n. 104/2021 Circolare Fipe n. 89/2021 Circolare Fipe n. 84/2021 Circolare Fipe n. 83/2021 Circolare Fipe n. 74/2021 Circolare Fipe n. 73/2021 Circolare Fipe n. 70/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 58/2021 Circolare Fipe n. 48/2021 Circolare Fipe n. 42/2021 Circolare Fipe n. 14/2021 Circolare Fipe n. 9/2021 Circolare Fipe n. 1/2021 Circolare Fipe n. 205/2020 | Collegamenti | Parole chiave Certificazioni verdi; eventi; “VerificaC19”; DPCM; |
I velocisti sanno bene che non si alzano mai le mani prima del traguardo e, poiché c’è ancora parecchia strada da fare per parlare di ripresa nel nostro settore, accogliamo le riaperture con la moderazione che – più che la scaramanzia – ci suggerisce l’esperienza. Innanzitutto, perché le stesse misure di riapertura non hanno consentito ad una parte delle imprese di tornare a lavorare.
Sergio Paolantoni, presidente Federazione italiana pubblici esercizi – Fipe – Confcommercio Roma è stato audito presso la Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame congiunto delle proposte di legge costituzionale recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
Lo scorso 1 giugno, la Fipe ha partecipato alla 82° assemblea generale di Hotrec, l’associazione europea che rappresenta i Pubblici Esercizi e di cui Fipe è parte attiva.
Il 31 maggio FIPE ha partecipato all’audizione alla Camera dei Deputati presso la V Commissione (Bilancio e Tesoro) nell’ambito del procedimento di conversione in legge del Decreto Legge n. 73/2021, c.d. “Sostegni-bis”. In occasione dell’audizione, tra le richieste avanzate dalla Federazione, c’è stata quella della previsione di un fondo ad hoc a sostegno dei locali da ballo e dell'intrattenimento.