
Deforestazione: pubblicato l’elenco dei Paesi a basso o alto rischio
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093, che definisce l’elenco dei Paesi classificati a basso o alto rischio per la produzione di materie prime associate alla deforestazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1115 (“Deforestazione zero – EUDR”).
L’EUDR ha introdotto obblighi stringenti di dovuta diligenza per gli operatori e commercianti che immettono sul mercato UE o esportano bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, ovvero i prodotti derivati elencati nell’Allegato I, in quanto generalmente associati a deforestazione e degrado forestale.
Il Regolamento di esecuzione 2025/1093, adottato dalla Commissione il 22 maggio 2025, era atteso in quanto la classificazione a basso o alto rischio ha effetti diretti, tra l’altro, sugli obblighi degli operatori e sui controlli delle autorità competenti.
Invero, gli operatori e i commercianti che si approvvigionano di materie prime e prodotti da paesi o parti di paesi che presentano un basso rischio di coltivazione, raccolta o produzione di materie prime e prodotti interessati non conformi al regolamento (UE) 2023/1115 saranno soggetti agli obblighi semplificati di dovuta diligenza (art. 13 EUDR).
Per altro verso, la classificazione incide anche sul livello e la frequenza dei controlli ad opera delle autorità competenti (16 EUDR):
- per i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi classificati come ad alto rischio, i controlli annuali devono riguardare almeno il 9% degli operatori e il 9% della quantità di ciascuno dei prodotti interessati;
- per i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio, i controlli annuali devono riguardare almeno l’1% degli operatori.
Criteri di valutazione
La classificazione dei Paesi da parte della Commissione Europea ex art. 29, dell’EUDR si fonda, tra l’altro, su:
- evidenze scientifiche riconosciute a livello internazionale, tratte principalmente dalla valutazione delle risorse forestali mondiali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura;
- presenza e applicazione di norme nazionali o subnazionali, che contrastino efficacemente la deforestazione e il degrado forestale, incluse sanzioni dissuasive;
- disponibilità trasparente di dati da parte del paese e, ove applicabile, il rispetto e l’attuazione di leggi a tutela dei diritti umani, dei popoli indigeni e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari;
- sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’UE relative alle importazioni o esportazioni delle materie prime o prodotti interessati.
Elenco Paesi: valutazione livello di rischio
- Paesi a basso rischio – l’elenco comprende oltre 100 Paesi, tra cui: Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, India, Cina, Giappone, Regno Unito, Turchia, Australia, Marocco, Sud Africa.
- Paesi ad alto rischio – sono quattro i Paesi classificati ad alto rischio: Bielorussia, Federazione Russa, Myanmar/Birmania, Corea del Nord
Entrata in vigore degli obblighi
Vale la pena di ricordare che, a seguito della proroga disposta con il Regolamento UE 2024/3234, i principali obblighi a carico delle imprese entreranno in vigore a partire dal 30 dicembre 2025, fatta eccezione per le micro e piccole imprese, le quali avranno tempo fino al 30 giugno 2026 per adeguarsi. Giova tuttavia considerare che, con una nota presentata da Lussemburgo e Austria presso il Consiglio Agricoltura dell’Unione Europea – e sostenuta dall’Italia e da altri 8 Stati membri – è stata avanzata una richiesta di ulteriore rinvio dell’entrata in vigore della disciplina in argomento al 30 dicembre 2026, oltre alla riduzione al minimo degli obblighi di rendicontazione e documentazione a carico delle imprese.
Collegamenti utili:
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093
- nota n. 9279/2025 presentata da Lussemburgo e Austria presso il Consiglio Agricoltura
- News Fipe del 17.04.2025
- News Fipe del 23.12.2024
- FAQ Deforestation regulation
- Regolamento (UE) 2023/1115 “EUDR”