Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni per gli esercenti anche nel settore privato e regime transitorio

27 Maggio 2025

Il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto rappresenta una componente in costante crescita del welfare aziendale. Nel 2018, il valore complessivo si attestava intorno ai 3,2 miliardi di euro – di cui circa 2 miliardi nel privato e 1,2 miliardi nel pubblico – mentre per il 2023 è stato stimato un valore superiore ai 4 miliardi di euro (fonte: “L’impatto sociale ed economico dei buoni pasto” – ANSEB).

Tuttavia, il settore è stato a lungo caratterizzato da forti criticità legate all’eccessiva onerosità delle commissioni applicate agli esercenti (bar, ristoranti ecc) che accettano i buoni pasto come forma di pagamento. Per lungo tempo nelle gare pubbliche risultavano vincitrici le società emettitrici che offrivano lo sconto maggiore alla stazione appaltante. Questo ha comportato per gli esercenti il pagamento di commissioni nel c.d mercato pubblico anche superiori al 22% mentre, in quello privato, la media si aggirava attorno al 14%.  

Una curiosa particolarità tutta italiana quella dello sconto da parte delle società emettitrici ai committenti pubblici e privati. Si deve considerare, infatti, che i buoni pasto cartacei ed elettronici godono in se per sè di un particolare regime di defiscalizzazione per il lavoratore e di deducibilità, oltre che di decontribuzione, per il datore di lavoro (art. 51 TUIR e circolare AdE n. 6 del 3 marzo 2009).

L’insostenibilità economica della prassi di effettuare uno sconto sull’acquisto dei buoni pasto al datore di lavoro, ha trovato una drammatica conferma nel fallimento della Qui!Group S.p.a., dichiarato dal Tribunale di Genova a settembre 2018, con un passivo di oltre 393 milioni di euro, di cui 327 milioni rappresentati da crediti ammessi in chirografo, inclusi quelli rimasti tutt’ora insoluti nei confronti di numerosi Pubblici Esercizi.

La FIPE, da tempo impegnata in una serie di azioni a concreta tutela della categoria, ha dapprima istituito lo Sportello “SOS Buoni Pasto”, attivo ancora oggi, per fornire assistenza legale e operativa alle imprese associate, sia per l’insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, sia per la segnalazione di anomalie nei rimborsi e altre criticità nei rapporti con le società emettitrici.

In coordinamento con altre Associazioni che rappresentano categorie di esercizi che permettono di utilizzare i buoni pasto presso i propri locali, FIPE ha inoltre promosso un’intensa attività di sensibilizzazione pubblica e di interlocuzione istituzionale, che ha portato significativi interventi normativi: è stato introdotto un tetto massimo del 5% alle commissioni richieste dagli emettitori, comprensivo di tutti i servizi aggiuntivi. Tale limite è stato inizialmente introdotto nel settore pubblico con il c.d “Decreto Aiuti” del 2022 (art. 26 bis del DL n. 50/2022 conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 – poi confermato nell’art. 131 del Dlgs n. 36/2023) e, successivamente, esteso anche a quello privato con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 37 L. n. 193/2024).

Il tetto massimo del 5% è stato applicato per la prima volta nella gara Consip BP10, aumentando il numero delle società emettitrici che hanno partecipato alla gara e generando un risparmio per gli esercenti di circa 134 milioni di euro rispetto alla precedente gara BP9, dove la commissione media era pari al 16,78%. Nel settore privato – dove attualmente vige un regime transitorio – le stime dell’Ufficio Studi FIPE indicano un risparmio potenziale di circa 240 milioni di euro all’anno, tra riduzione delle commissioni e dei costi accessori.

Occorre tener presente che Legge annuale per la concorrenza ha previsto un periodo transitorio per l’applicazione del nuovo regime nel mercato privato, così articolato:

  • dal 18 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della legge), la commissione massima del 5% si applica agli esercenti che, alla stessa data, non risultano vincolati da precedenti accordi con la società emettitrice proponente;
  • dal 1° settembre 2025, il tetto massimo sarà esteso anche agli accordi già in essere.

Tuttavia, per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025, continueranno ad applicarsi le condizioni previste nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge concorrenza, ma tali condizioni non poteranno protrarsi oltre il 31 dicembre 2025.

FIPE continuerà a presidiare con attenzione l’attuazione della normativa, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle nuove regole e tutelare la sostenibilità economica delle imprese del settore che, con il loro lavoro quotidiano, rappresentano un pilastro strategico del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto.

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