Divieto di sciare in stato di ebbrezza

15 Dicembre 2021

Il 1° gennaio 2022 entra in vigore il D.Lgs n. 40/2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Tra le disposizioni di maggior rilievo si segnala il divieto di sciare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, previsto dall’art. 31.

È bene precisare che, salvo che il fatto costituisca reato, per la mancata osservanza del suindicato divieto, potrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro (art. 33, comma 1, lett. m).

Gli organi accertatori potranno sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica. Nei casi in cui tali operazioni abbiano dato esito positivo, il presunto trasgressore potrà esser accompagnato presso il più vicino ufficio o comando, e potrà esser sottoposto agli stessi accertamenti già previsti nei casi di guida in stato d’ebbrezza (art. 379 del DPR n. 495/1992, Regolamento di attuazione e esecuzione del nuovo codice della strada).

Sebbene il testo normativo non chiarisca espressamente questo aspetto, anche per il rinvio normativo da ultimo citato, sembra ragionevole ritenere che anche in questo caso si applichi il limite di tollerabilità dello 0,5% di tasso alcolemico (previsto dal codice della strada per la guida in stato d’ebbrezza).

Il destinatario del divieto è il consumatore e, quindi, afferisce esclusivamente alla responsabilità di quest’ultimo l’eventuale condotta del fare uso di bevande alcoliche in violazione della norma di cui sopra. In altri termini, fatti salvi gli specifici titoli di responsabilità già previsti da norme attualmente vigenti (es. divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza di cui all’art. 691 del codice penale ecc), non risulta configurabile alcuna responsabilità in capo all’esercente che somministri bevande alcoliche a un soggetto che si appresti a sciare. Sul punto è bene considerare che negli esercizi posti nei pressi o all’interno degli impianti accedono anche meri accompagnatori o, comunque, soggetti che hanno già sciato e che successivamente all’esperienza di consumo di bevande alcoliche non tornano a sciare e, ad ogni modo, l’esercente non è tenuto a conoscere le intenzioni dei clienti, fermo restando che sarebbe certamente opportuna una chiara informativa agli avventori, eventualmente affiggendo un cartello all’interno del proprio locale, sull’entrata a regime del nuovo divieto di sciare in stato d’ebbrezza.

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