Tar Lazio vs Consiglio di Stato: il “servizio assistito” non coincide con la sola presenza di camerieri

14 Maggio 2019

Il Tar Lazio, con le sentenze nn. 5195/2019 e 5321/2019 torna ad effettuare una dettagliata disamina sulla corretta individuazione dei criteri distintivi dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con quella di consumo immediato.

Il Collegio, in particolare, contesta con fermezza la decisione del Consiglio di Stato n. 2280/2019, con la quale, in estrema sintesi, si affermava che l’elemento distintivo fra la somministrazione di alimenti e bevande (effettuata dai pubblici esercizi) ed il consumo immediato (consentito ad esercizi di vicinato, artigiani e panificatori) risiedesse unicamente nella presenza, per i primi, dei camerieri.

Ad avviso del Tar Lazio, invece, il concetto di “assistenza” è più complesso e riguarda tutti quegli elementi organizzativi che distinguono un servizio da una mera attività di vendita-cessione di beni.

La Corte, in particolare, tiene a ricordare che il consumo immediato non definisce un’autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari ma una mera modalità di fruizione di tali prodotti, necessariamente accessoria rispetto all’attività di vendita o di laboratorio che deve permanere prevalente rispetto al consumo.

È, quindi, ben comprensibile che la norma che attribuisce ad artigiani, panificatori ed esercizi di vicinato la possibilità di utilizzare “locali e gli arredi dell’azienda” (art. 4, comma 2-bis del DL n. 223/2006 e dall’art. 3, comma 1, lett. f-bis) non può riferirsi a quelli previsti per attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1 della legge n. 287/1991).

I primi, infatti, dovendo consentire solo come attività accessoria il consumo immediato – e dunque estemporaneo- non devono dotarsi di strutture specifiche, potendo invece far utilizzare quegli arredi già presenti nel laboratorio e che, all’occasione, possono essere utilizzati anche per il relativo consumo. Diversamente, i pubblici esercizi che effettuano come unica attività la somministrazione devono avvalersi di attrezzature adeguate a garantire una sosta prolungata e confortevole nel locale.

L’insufficienza della tesi sostenuta dal Consiglio di Stato è, inoltre, disvelata secondo il Tar, dalla sottoposizione alla legge n. 287/1991 anche della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, confermando quindi che il dato distintivo che caratterizza l’attività di somministrazione non è la presenza di personale di sala ma il “contesto organizzativo complessivo in cui viene esercitata l’attività”.

Il Collegio tiene altresì a chiarire che una diversa interpretazione “tendente a svalutare il ‘servizio assistito’ alla sola presenza del servizio ai tavoli” potrebbe presentare “evidenti ed intuibili profili di possibile incostituzionalità per indeterminatezza e incertezza sostanziale della fattispecie e irrazionalità di trattamento rispetto alla disciplina della somministrazione”.

In conclusione, giova rilevare che le sentenze del Tar in commento risultano in linea con quanto graniticamente osservato dal Ministero dello Sviluppo economico in numerose note e risoluzioni (Risoluzioni Mise nn. 146342/2014; 86321/2015; 372321/2016; 87473/2017): in questi provvedimenti è sempre stato evidenziato, quale criterio distintivo delle due attività, non tanto la presenza del servizio realizzato dal personale di sala, ma anche il solo utilizzo da parte degli avventori di arredi “abbinabili”, vale a dire le attrezzature tradizionalmente riconducibili all’attività di ristorazione.

La Federazione ribadisce che per uno stesso mercato debbano valere le stesse regole.

link correlati:

Sentenza Tar Lazio n. 5321/2019 pubblicata il 26-04-2019

Sentenza Tar Lazio n. 5195/2019 pubblicata il 24-04-2019

Sentenza Consiglio di Stato 2280/2019 pubblicata l’8 aprile 2019

14-05-2019

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