066 – Messaggio INPS n. 1356 del 12 aprile 2023 – Dimissioni durante il congedo paternità

17 Aprile 2023

CIRCOLARE n. 66 del 17 aprile 2023                                                                                                          Prot. n. 331  FF/bf

OGGETTO: Messaggio INPS n. 1356 del 12 aprile 2023 – Dimissioni durante il congedo paternità

  Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Istruzioni operative  

Con il presente messaggio, l’INPS fornisce precisazioni sugli aspetti contributivi riguardanti le dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.

Aspetti contributivi

Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’art. 2, commi da 31 a 35, della L. n. 92/2012, c.d. ticket di licenziamento.

                In caso di dimissioni presentate da parte del padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio:

  • il datore di lavoro è tenuto all’adempimento del c.d. ticket di licenziamento, per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino;
  • l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022 (Circolare FIPE n. 121/2022), che, modificando il D.lgs n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario.

Per quanto attiene al momento impositivo e alla misura del contributo, si rinvia ai chiarimenti forniti con la già richiamata circolare INPS n. 40/2020 e con la circolare INPS n. 137 del 17 settembre 2021.

Si precisa che, qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio INPS, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio senza aggravio di sanzioni e interessi.

Ai fini della determinazione del massimale mensile NASpI per l’anno 2023, da prendere a riferimento per il calcolo del contributo del comma 31, art. 2, della L. n. 92/2012, si rinvia alla circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023 (Circolare FIPE n. 33/2023).

Indicazioni operative

I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato – periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino – dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 151/2001”.

Ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite con la circolare INPS n. 40/2020.

Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio INPS, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio INPS, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.

Rinviando alla lettura dell’allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

                                                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                                                     Roberto Calugi

Allegato

Circolari correlate Circolare FIPE n.   33/2023 Circolare FIPE n. 121/2022Collegamenti https://www.inps.it/Parole chiave Congedo paternità; dimissioni; ticket licenziamento  
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