FAQ-DL Natale

21 Dicembre 2020

Buongiorno, sono il gestore di un bar/ristorante, posso aprire al pubblico durante il periodo delle feste natalizie?
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL c.d. “Natale”, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le attività di ristorazione di tutto il territorio nazionale possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22.00, il servizio asporto (cfr. infografica Fipe).



E’ consentito nei giorni di fascia arancione e rossa fornire il servizio di ristorazione con asporto in favore di persone residenti fuori Comune e fuori Regione?
Occorre distinguere le fattispecie della ristorazione con consegna a domicilio (c.d. delivery) e quella dell’asporto (c.d. take away), su questi temi la Federazione ha predisposto una specifica infografica da destinare alle imprese del settore per una maggiore chiarezza sulle norme vigenti durante il periodo natalizio.


Con riferimento alla prima, è ragionevole ritenere che gli spostamenti per le consegne siano consentiti, rientrando a pieno titolo tra le “comprovate esigenze lavorative” per le quali è possibile spostarsi sia fuori Comune che fuori Regione. Si ritiene, quindi, che sia possibile effettuare il delivery anche nei confronti dei clienti residenti fuori dal Comune/Regione nel quale è ubicata l’attività.


Per quel che concerne l’asporto il discorso è diverso, in quanto tale fattispecie presuppone che sia il cliente a spostarsi per raggiungere l’esercizio.


Ai sensi del DL c.d. “Natale”:


1.dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 (c.d. fascia arancione):

  • sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km (con esclusione dei Capoluoghi di Provincia), non v’è dubbio, dunque, che, a queste condizioni, nelle suindicate giornate, la ristorazione con asporto sia fruibile anche da parte di clienti di altri Comuni;
  • per quel che concerne i Comuni con maggiore popolazione, a rigor di norma troveranno applicazione le prescrizioni dell’art. 2, comma 4 del DPCM del 3 dicembre 2020 u.s. che stabilisce il divieto di spostamento verso altri Comuni ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o  usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune

2.Nelle giornate della c.d. fascia rossa (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) trovano, invece, applicazione, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4 del medesimo DPCM di cui sopra, ai sensi del quale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai Comuni, e anche all’interno del territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Ciò premesso, è ragionevole ritenere che, in entrambi i periodi, gli spostamenti finalizzati alla fruizione del servizio di ristorazione con asporto siano da ritenere consentiti in quanto rientranti nelle “situazioni di necessità”: invero, è  ragionevole ritenere che non essendo oggetto di sospensione debbano ritenersi rientranti tra i servizi essenziali che, tra l’altro, possono essere fruiti dai clienti in piena sicurezza e senza creare assembramenti (alla stregua di quanto accade nei punti vendita di generi alimentari). Ciò vale a maggior ragione nei casi in cui nel proprio Comune non sia disponibile tale servizio, o nei casi in cui nel Comune attiguo sia presente un esercizio maggiormente aderente alle proprie esigenze (in proposito si veda la specifica FAQ del Governo, ove viene precisato che, sia per le zone rosse, sia per quelle arancioni, laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati).  


Per maggiori informazioni, può rivolgersi alla nostra Associazione territorialmente più vicina.

Se un ristorante ha una convenzione con alcune aziende per fornire nei propri locali il servizio di mensa agli operai che lavorano nei cantieri, può continuare a somministrare pasti all’interno del ristorante nei giorni di fascia arancione?
In tutto il periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono sospese le attività di ristorazione (ad eccezione dei servizi di delivery e, fino alle 22.00, take away), mentre possono proseguire le attività di mense (codice ateco 56.29.10) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ateco 56.29.20). Sebbene un contratto tra privati non sia da solo sufficiente a mutare automaticamente la classificazione dell’attività, è bene segnalare che di recente alcune Prefetture, per far fronte a specifiche esigenza (ad es. fornire il pranzo ad alcuni operai) stanno avallando un’interpretazione che consente di realizzare tale servizio anche da parte di soggetti non titolari di specifico codice ATECO. Si suggerisce quindi di contattare la nostra Associazione territorialmente più vicina per verificare quale sia l’orientamento della Prefettura locale di riferimento.

Salve, nei giorni o negli orari in cui è consentito il solo servizio d’asporto, i clienti possono usufruire dei servizi igienici?
Con riferimento al servizio d’asporto, come confermato dalle FAQ del Governo, l’esercente può consentire al cliente di fare ingresso nei locali per il solo tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Tuttavia, non si ravvedono ragioni ostative alla possibilità di consentire ai clienti l’accesso ai servizi igienici, soprattutto a fronte di situazioni particolari (donna in gravidanza, persona anziana, ecc.), sempre a condizione che vengano evitate occasioni di assembramento.


Buongiorno, sono il titolare di un punto di ristoro in un’area di servizio di un’autostrada. Fino a che ora posso restare aperto al pubblico?
Continua a valere la deroga prevista dall’art. 1, comma 10, lett. hh) del DPCM del 3 dicembre u.s. secondo cui non sono sottoposti alle restrizioni applicabili alla generalità delle attività di ristorazione e, quindi, possono restare aperti senza limiti di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (cfr. infografica Fipe).


Salve ho sentito che con il D.L. “Natale” è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione. A quanto ammonta? Quali sono i requisiti per accedere?
Possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 2 del D.L. c.d. “Natale” tutte le imprese che alla data del 19 dicembre 2020 abbiano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati di seguito:
561011 − Ristorazione con somministrazione
561012 − Attività di ristorazione connesse alle aziende Agricole
561020 − Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 − Gelaterie e pasticcerie
561041 − Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 − Ristorazione ambulante
561050 − Ristorazione su treni e navi
562100 − Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 − Catering continuativo su base contrattuale
563000 − Bar e altri esercizi simili senza cucina
L’importo del contributo non potrà essere superiore a euro 150.000 e sarà corrisposto – mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale già indicato, e quindi senza necessità di fare istanza – ai soli soggetti che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, c.d. “Rilancio” e in misura pari al 100% dell’importo già ricevuto attraverso tale misura.

aggiornate al 21 dicembre 2020

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