Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi – Circolare INPS n. 52/2020

17 Aprile 2020

CIRCOLARE n. 56 del 15 aprile 2020

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con la circolare in commento fornisce istruzioni relative alle misure previste dal decreto legge n. 18/2020, con particolare riferimento agli interventi concernenti la sospensione degli adempimenti di natura contributiva

Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

La sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.

Sono destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli), i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione in questione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto sia le note di rettifica. Inoltre, si rammenta che, per espressa previsione legislativa, per le medesime imprese resta ferma l’applicazione delle disposizioni concernenti gli adempimenti di natura tributaria emanate dal Ministro dell’Economia e delle finanze in data 24 febbraio 2020.

Quote a carico dei lavoratori

Alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in commento si applica l’impianto normativo vigente e le disposizioni amministrative emanate nel tempo in ipotesi di calamità naturali e nello specifico, si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.

Con riferimento all’ipotesi in cui sia stata operata la trattenuta a carico del lavoratore, la sospensione contributiva è riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenute. Pertanto, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ciò premesso, deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione dell’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti notificati prima dell’inizio dell’emergenza. In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l’atto di accertamento già notificato.

Modalità di sospensione

Aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle aziende di pubblico esercizio (elencate nell’articolo 61, comma 2, lettere da b) a r), del decreto-legge n. 18/2020), sarà attribuito il codice di autorizzazione (c.a.) “7L”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, il codice già in uso “N967”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”

Artigiani e commercianti

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel periodo di sospensione di cui all’articolo 61 del citato decreto-legge 18/2020 non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Con riferimento alla decorrenza degli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito della sospensione, questi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

In alternativa, la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020

Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione

La sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps.

Tale sospensione è direttamente esecutiva e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

I versamenti con scadenza nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, cioè entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e non si procede al rimborso di quanto già versato.

È sospeso inoltre fino alla data del 31 maggio 2020 l’emissione di avvisi di addebito e la notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

Verifica della regolarità contributiva a fini DURC

I Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Si specifica inoltre che nelle ipotesi di assenza di un Documento Durc On Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020, valutando le condizioni sussistenti “a quella data come presupposto del positivo rilascio”.

In particolare, tenuto conto che i primi Durc On Line interessati dalla previsione normativa del citato decreto-legge 18/2020, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, richiesti il 4 ottobre 2019, e considerato il periodo di validità del Durc On Line, pari a 120 giorni dalla data della richiesta, e la circostanza che la verifica deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, quest’ultima dovrà considerare le irregolarità maturate fino al 31 agosto 2019.

Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono stati automaticamente differiti al 20 marzo 2020. La misura riguarda i versamenti afferenti alle dichiarazioni mensili dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai periodi retributivi di febbraio 2020.

Ulteriori disposizioni rilevanti ai fini contributivi

Con riferimento ai versamenti relativi alla contribuzione volontaria riferita al quarto trimestre 2019 (periodo ottobre – dicembre 2019), con scadenza al 31 marzo 2020, il suddetto termine si intende prorogato d’ufficio. Da ciò consegue che i versamenti, da effettuarsi con le consuete modalità, saranno ritenuti validi se pagati entro il termine del 31 maggio 2020.

Istruzioni contabili

L’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 9/2020, pertanto è stata variata la denominazione del codice causale “N967” e di conseguenza, verrà opportunamente ridenominato il conto GPA00134, ad esso abbinato nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020.

Si ricorda che per opportuna assistenza ci si puo’ rivolgere alle nostre associazioni terrioriali (www.fipe.it/territorio.html)

In allegato Messaggio INPS

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