- l’Emilia Romagna (Ordinanza n. 61 dell’11 aprile 2020);
- l’Abruzzo (Ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020 e Ordinanza n. 37 del 15 aprile 2020);
- la Liguria (Decreton. 18 del 13 aprile 2020 e Ordinanza n. 19 del 14 aprile 2020);
- il Lazio (Ordinanza n. 28 del 15 aprile 2020);
- la Puglia (Ordinanza n. 207 del 15 aprile 2020);
- le Marche (Decreto n. 99 del 16 aprile 2020).
E’ bene sottolineare che in molti casi è stato previsto che l’attività di manutenzione sia svolta all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e che l’area di cantiere sia segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei.
Occorrerà, inoltre, rispettare tutte le misure di prevenzione attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
A ciò si aggiunga che il Governo, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web, ha chiarito che, su tutto il territorio nazionale, ferme restando la sospensione dell'attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro – si legge ancora nelle FAQ – è suggerito al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
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18-04-2020