La particolarità di questo DPR, invece, risiede proprio nel fatto che la sua disciplina, in base all’art. 13 del DPR stesso, trova immediata applicazione nelle Regioni a statuto ordinario e vincola all’adeguamento le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, l’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica nei casi previsti si applica immediatamente a tutto il territorio nazionale, superando quindi qualsiasi normativa regionale o regolamento comunale che prescrive diversi adempimenti per quelle fattispecie.
Per quanto riguarda gli interventi di interesse del settore viene finalmente stabilito a livello nazionale che per l’installazione in aree vincolate di elementi facilmente rimovibili, quali tende, pedane, elementi ornamentali, ecc. all’esterno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non è necessaria in nessun caso l’autorizzazione paesaggistica (cfr. allegato A del DPR lett. A.17), con notevole semplificazione degli adempimenti per la richiesta del suolo pubblico, che rimane ferma, nonché risparmio di tempo e denaro.
In tale dicitura sembra potersi ritenere pacifico l’inserimento anche di tavolini e sedie, in quanto elementi di arredo a bassissimo impatto, benché non esplicitamente inseriti nel testo.
Saranno invece soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi:
1. verande e strutture in genere (dehors) tali da configurare spazi chiusi all’esterno delle attività di somministrazione;
2. installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali chioschi, servizi igienici e cabine;
3. prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale.
Quest’ultima disciplina va raccordata con quanto previsto dalla lett. A.28 dell’allegato A che prevede l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per lo smontaggio e rimontaggio periodico di ogni tipo di struttura stagionale munita di autorizzazione paesaggistica.
Altre fattispecie che intessano il settore dei pubblici esercizi riguardano:
• l’integrazione o la sostituzione di vetrine (A.2/B.3);
• il consolidamento statico degli edifici a fini antisismici e/o adeguamento alla normativa di riferimento (A.3/B.5);
• interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche (A.4/B.6);
• installazione di insegne per esercizi commerciali e altre attività economiche (A.23/B.36).
Come si può notare questi interventi sono all’interno di entrambi gli allegati, poiché, a seconda dell’invasività delle fattispecie specificate, possono essere considerati liberi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetti al procedimento semplificato.
Per tutti gli interventi, rimane sempre ferma la disciplina amministrativa a cui sono assoggettati, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali su area pubblica.
Per maggior informazioni:
rivolgiti alla Fipe più vicina (http://www.fipe.it/organizzazione-territoriale/fipe/struttura-fipe/organizzazione-territoriale)
28-03-2017