L’art. 22, comma 1, del DL n. 124/2019 (cd. Dl Fiscale 2019), prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione. Il medesimo credito d'imposta, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 22, spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il suindicato credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il codice tributo è il “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
Ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020, i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.