L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, ha fornito i seguenti indirizzi applicativi della norma:
1. gli operatori che hanno avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, senza quindi aver presentato la denuncia fiscale per la vendita di alcolici, potranno consolidare la loro posizione entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di avvenuta attivazione di esercizio di vendita (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3668456/modello+denunciadi+avvenuta+attivazione+esercizio+vendita+alcolici.pdf/010d1ae4-a2d2-4964-ae66-f13235b3ddd0);
2. allo stesso modo, dovranno procedere anche gli operatori che avevano effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 senza completare il procedimento tributario di rilascio della licenza, a causa dell’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;
3. nessun adempimento è richiesto per chi ha avviato l’attività in data precedente al 29 agosto 2017 e dunque è già in possesso della licenza fiscale;
4. per coloro che hanno avviato l’attività successivamente al 30 giugno 2019, la comunicazione preventiva presentata al SUAP vale quale denuncia fiscale. In sostanza per questi esercizi, non occorre presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
La tabella riepilogativa degli adempimenti al link che segue: https://www.fipe.it/norme-impresa/tributi.html?download=705:obbligo-di-denuncia-fiscale-per-gli-alcolici
Per maggiori dettagli e relativa assistenza si consiglia di rivolgersi agli uffici della Fipe territoriale di pertinenza.