Vale la pena sottolineare che è il Codice del Consumo, all’art. 14, a prescrivere l’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura per gli esercizi commerciali (ivi compresi i laboratori artigianali e gli esercizi di vicinato alimentare), escludendo espressamente tra i destinatari solo gli esercizi che effettuano l’attività di somministrazione “tradizionale”, come bar e ristoranti.
E’ bene sottolineare che detta sentenza si pone in contrasto con numerose pronunce del Tar del Lazio, che ha sempre evidenziato, ragionevolmente, che la presenza o assenza dei camerieri che effettuino servizio al tavolo non esaurisce le caratteristiche e gli elementi che differenziano le diverse tipologie di attività, dovendosi, più genericamente, far riferimento all'assetto organizzativo dell’impresa (dovendo quindi prendere in considerazione anche gli arredi, le modalità di presentazione e offerta dei prodotti, oltreché il servizio al tavolo).
Si assiste dunque a un aperto contrasto tra chi - il Consiglio di Stato – continua inspiegabilmente ad allargare le maglie del consumo immediato, e chi - il Tar Lazio - avallando e valorizzando l’orientamento più volte espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico, è più attento a ricordare che il consumo immediato svolto da esercizi di vicinato e artigiani alimentari rappresenta una mera modalità di fruizione di prodotti alimentari, necessariamente accessoria rispetto all’attività di vendita d’asporto o di laboratorio, che deve permanere prevalente rispetto al consumo in loco.
link correlati:
Sentenza del T.A.R. 11516_2018 sul temLazio sul tema del consumo sul posto
Sentenza del Consiglio di Stato 08011_2019 sul tema del consumo sul posto
11-12-2019