Il testo ha la precipua finalità di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.
Vengono individuate come attività enoturistiche:
• tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche nel cui areale si svolge l’attività (ad es. visiti guidate ai vigneti, alle cantine ecc.);
• le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti (ivi compresa la vendemmia didattica);
• le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.
Quanto a quest’ultima fattispecie di attività enoturistica, il testo in commento precisa che l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica. Il Decreto si riferisce in particolare ai prodotti:
• DOP, IGP, STG;
• di montagna;
• che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE;
• prodotti agroalimentari tradizionali della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal MIPAAFT.
E’ bene evidenziare che, all’art. 2, comma 2, del Decreto, è stato espressamente previsto che dall’attività di degustazione siano in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.
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