In particolare, viene chiarito che non è consentito al datore di lavoro accedere alle informazioni relative allo stato vaccinale dei propri dipendenti, neppure dietro consenso degli stessi.
Pertanto, Il datore di lavoro non può domandare ragguagli né copie di documenti comprovanti lo stato di vaccinazione e neppure chiedere al medico competente di fornire i nominativi dei dipendenti vaccinati. E’ possibile infatti che questi acquisisca soltanto i giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni/limitazioni in essi riportate.
Il Garante, inoltre, ricorda che ad oggi non è presente una normativa che consideri la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, quindi:
- nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro (come nel contesto sanitario) il datore di lavoro dovrà adottare le “misure speciali di protezione” prescritte per taluni ambienti lavorativi (art. 279, del D.Lgs n. 81/2008) o quelle indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore;
- solo il medico curante può trattare i dati relativi alla vaccinazione dei dipendenti ed eventualmente tenerne conto in sede di valutazione di idoneità alla specifica mansione.
Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata sul sito del garante della privacy.
La Federazione rimane, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento
19-02-2021