Gli ammortizzatori sociali per le imprese del settore: il Fondo d’Integrazione Salariale
- per imprese con mediamente più di 15 dipendenti: possibilità di ricorrere all'assegno ordinario consente la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e all'assegno di solidarietà che consente una riduzione media oraria non superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e quindi alla continuazione dell'attività sebbene ridotta;
- imprese con più di cinque dipendenti e fino a quindici: possibilità di ricorrere all'assegno di solidarietà che consente una riduzione media oraria non superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e quindi alla continuazione dell'attività sebbene ridotta.
Prestazione di sostegno al reddito: erogatadall’ Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per tutte le imprese che applicano il CCNL dell’8 febbraio 2018 e sono iscritte ed in regola con i versamenti a prescindere dai requisiti dimensionali in possesso.
Per i Comuni della “zona rossa”:
- sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
- per le imprese con mediamente più di 5 dipendenti è possibile ricorrere all’assegno ordinario del Fondo d’Integrazione Salariale con specifiche deroghe;
- prevista la cassa integrazione in deroga per un periodo di tre mesi per le imprese non coperte da ammortizzatori sociali (anche con meno di 5 dipendenti in media)
- in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata è riconosciuta, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi
Per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto:
per le imprese che non sono coperte dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali è prevista la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.
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