Tuttavia, dalla lettura del testo normativo si evince che non sono sottoposte a limiti orari, tra gli altri:
1- la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
2- le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
Con riferimento al punto n. 1), alcune autorità locali si sono espresse nel senso che il servizio di ristorazione in favore dei clienti di un albergo o simili può esser legittimamente svolto, senza limiti di orario, anche da esercizi di ristorazione ubicati all’esterno della struttura che siano asserviti ad esso attraverso apposita convenzione (cfr. FAQ Regione Liguria, n. 3; è stato segnalato che in tal senso si sarebbero espresse anche alcune Prefetture locali, tra cui quella di Milano).
Quanto, invece, al punto 2), occorre evidenziare diverse “aperture” regionali verso l’impostazione secondo cui gli esercizi di somministrazione situati nei mercati agroalimentari non sarebbero assoggettati a restrizioni orarie in quanto equiparabili a un’attività di mensa: è di questo avviso la Regione Liguria che ha chiarito che l’attività svolta dagli esercizi di somministrazione situati nei mercati agroalimentari e fruibili esclusivamente dagli addetti ai lavoratori, operatori/fruitori del mercato regolarmente tesserati “è consentita all’orario solito” (cfr. FAQ Regione Liguria, n. 1). Similmente, la Regione Lombardia, con Ordinanza n. 624 del 27.10.2020, ha espressamente incluso tra gli esercizi di somministrazione per i quali non sono previste restrizioni orarie anche quelli posti “all’interno dei mercati agroalimentari all’ingrosso”.
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02-11-2020