A tal proposito, è bene considerare che, per quel che concerne il settore dei pubblici esercizi, è oggi riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare dei canoni relativi ai mesi, oltreché, di marzo, aprile, maggio e giugno, anche di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Ai sensi dell’art. 122 del D.L. “Rilancio”, i soggetti beneficiari dei suddetti crediti d’imposta, fino al 31 dicembre 2021, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei suddetti crediti occorrerà presentare il nuovo modello, esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia e, come già anticipato, la comunicazione potrà ora essere inviata anche da parte degli intermediari (cfr. le istruzioni per la compilazione).
Infine, si ricorda che resta ferma, per quel che concerne il credito di cui all’art. 28 del "Rilancio", la possibilità di cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Per maggiori informazioni ed eventuale assistenza, contattare la Fipe del territorio di appartenenza.
16-12-2020