• restano aperti senza limiti di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presso ospedali, aeroporti e, da oggi, anche quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade;
• dalle ore 8.00 alle 21.00 sono consentite le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
• resta invariata l’apertura degli stabilimenti balneari rispetto al DPCM previgente;
• restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
• è vietato lo svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, con eccezione delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, rispetto alle quali rimane confermato il limite di partecipazione massima di 30 persone;
• sono vietate le sagre e le fiere ma restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale;
• sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali con eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza;
• è confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi;
• sarà possibile disporre, dopo le 21.00, la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:
- con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro);
- e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
Vuoi saperne di più? Rivolgiti alla nostra Associazione a te più vicina! |
19-10-2020