E’ bene chiarire fin da subito che il Provvedimento in questione – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – non introduce direttamente nuove misure restrittive per le persone e le imprese, bensì costituisce (e costituirà) il fondamento normativo per la futura emanazione di specifici provvedimenti d’urgenza simili a quelli già emanati nelle ultime settimane (cfr. da ultimo i DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020) alla stregua di quanto era stato previsto con il D.L. n. 6/2020.
In particolare, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, potranno (continuare ad) essere adottati nuovi DPCM, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. Quest’ultimo, dunque, è da intendere quale termine di ipotizzata conclusione della situazione di generale emergenziale, ma ciò non toglie che le misure restrittive potranno arrestarsi o, quanto meno attenuarsi, già molto prima, a seconda della contingenza sanitaria.
Viene, inoltre, riconosciuto un autonomo potere alle Regioni di disporre provvedimenti immediati in ordine alle c.d. emergenze locali ma, sembrerebbe, per una durata massima di 7 giorni.
Infine, tra le novità forse più significative vi è l’anticipazione di una modifica del trattamento sanzionatorio:
dal momento dell’entrata in vigore del Provvedimento in commento (presumibilmente nei prossimi giorni) chi violerà le disposizioni “anti-Covid-19” sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, a cui potrà aggiungersi, per i pubblici esercizi e per le altre attività produttive/commerciali, la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Invece, non troverà più applicazione il reato contravvenzionale di cui all’articolo 650 del codice penale.
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25-03-2020