In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Sul punto, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalla medesima Agenzia, ha istituito il codice tributo “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, che è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
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