Ci si riferisce alle attività commerciali individuate nell’allegato 1 del DPCM da ultimo citato, tra le quali, a titolo esemplificativo, figurano le attività di vendita di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie ecc.
Ai sensi dell’Ordinanza in commento, lungo il territorio della Regione Lazio, fino al prossimo 5 aprile (salvo nuovo Provvedimento) gli esercizi indicati nel citato allegato, eccezion fatta per le farmacie e le parafarmacie, dovranno osservare i seguenti orari di apertura e chiusura:
- dal lunedì al sabato: dalle ore 8.30 alle ore 19;
- domenica e festivi: dalle ore 8.30 alle ore 15.
L’ordinanza, inoltre, con riferimento alle medesime imprese commerciali, prevede:
- la sanzione della sospensione dell’attività, nel caso in cui il gestore di dette attività non garantisca un accesso ai locali con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e a garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- l’obbligo di chiusura per quelle attività, le cui condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza sopra richiamata;
- l’obbligo in capo ai gestori di garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio.
È bene sottolineare che le restrizioni orarie sopra indicate non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio (lungo la rete stradale, autostradale, all’interno delle stazioni ferroviarie ecc.) in quanto non ricompresi nell’allegato 1 al DPCM dell’11 marzo 2020, al quale il Provvedimento in esame si riferisce espressamente.
Pertanto, anche nel territorio laziale, i bar e i servizi di ristorazione posti nelle descritte aree di servizio – i quali restano aperti in virtù di quanto statuito all’art. 1, comma 1, n. 2) del DPCM citato - proseguono la propria attività senza restrizioni orarie, dovendo, tuttavia, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Link correlati:
17-03 ordinanza regionale n. Z000010 del 17 marzo 2020 la Regione Lazio disciplina gli orari di tutte le attività commerciali al dettaglio attualmente non sospese, supermercati inclusi (provvedimento)
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18-03-2020