In particolare, ai sensi dell’art. 1, la Regione potrà adottare “ogni utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica che investe anche il settore produttivo regionale”.
In concreto, nel testo figurano le seguenti previsioni in favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall’emergenza epidemiologica in corso:
- finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi, per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine (cfr. art. 2);
- sospensioni rate sui fondi di rotazione (cfr. art. 3);
- concessione di garanzie utilizzando le risorse assegnate ai Confidi (ai sensi dell’art. 2, comma 81, L. R. n. 14/2016 e dell’art. 1, comma 15, L. R. n. 14/2018) (cfr. art. 4);
- previsione di contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio e dei servizi connessi a tali settori, prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale (cfr. art. 5).
Per un’analisi più dettagliata del provvedimento, si rinvia alla lettura integrale del testo di Legge allegato.
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16-03-2020