In particolare, ad avviso del Ministero, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi dovranno restare chiusi, ad esclusione delle farmacie parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.
Per quanto concerne i mercati, la Circolare evidenzia che in essi può esser svolta unicamente l’attività di vendita di generi alimentari.
La precisazione da parte del Ministero si è resa necessaria a seguito di un confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri competenti e con alcuni Prefetti maggiormente interessati, interlocuzione che ha portato a discostarsi rispetto a quanto precedentemente affermato con circolare del 12 marzo 2020, in cui si affermava che tra le disposizioni del DPCM dell’8 marzo incompatibili con il nuovo dettato normativo (DPCM 11 marzo) e quindi non più efficaci, dovesse esser ricompresa anche quella di cui alla lettera r) dell’art. 1, prescrivente, per l’appunto, la chiusura nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
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16-03-2020