Tale disposizione prevede che il Questore possa sospendere e, nelle ipotesi di ripetizione dei fatti, revocare la licenza riguardante la gestione degli esercizi pubblici, nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Al fine di agevolare la comprensione delle situazioni che possono azionare il potere inibitorio di cui all’art. 100 del TULPS, si sintetizzano, nello schema sottostante, una serie di regole che la giurisprudenza amministrativa ha definito nel corso del tempo.
Provvedimenti di sospensione e revoca affidati al Questore | Ipotesi |
Ex art. 100 TULPS |
Tumulti o gravi disordini:
- condotte avvenute nelle pertinenze del pubblico esercizio (es. dehors) |
Locale di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose: - presenza accertata in una pluralità di situazioni verificatesi in un significativo lasso temporale |
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L’esercizio pubblico costituisce comunque un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini quando:
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Ex art. 12 del D.L. n.14/2017 (a integrazione dell’art.100 TULPS) |
Reiterata inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco, ex art. 50, co. 5 e 7 TUEL, per:
In questi casi il Questore potrà far luogo alla sospensione della licenza dell’esercizio pubblico solo quando, in base all’istruttoria svolta, riscontri l’esistenza di situazioni di turbativa o pericolo delineate dall’art. 100 del TULPS. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni circa quando si possa parlare di reiterazione, occorre far riferimento alla disciplina generale prevista dall’art. 8-bis della L. n. 689/1981 |
16-12-2019