La sospensione si applica ai datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 allo stesso decreto “Ristori bis” e ai datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse e svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 dello stesso decreto.
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14-11-2020