Nonostante l’urgenza di un siffatto intervento sia stato ribadito anche nell’audizione al DL Rilancio e in ogni sede di confronto, allo stato questa richiesta è rimasta inascoltata, con la sola possibilità di far valere il credito d’imposta di agli artt. 65 del DL Cura Italia (convertito in legge) e 28 del Dl Rilancio.
In ogni caso, qualora le parti abbiano concordato una riduzione del canone di affitto, la modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate può avvenire con Modello 69 (fino al 31 agosto p.v.) o direttamente telematicamente, senza recarsi allo sportello, con Modello RLI da parte del soggetto che sottoscrive la richiesta (il quale deve essere in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi telematici) o tramite intermediario abilitato (quest’ultimo diventerà obbligatorio a partire dal 1° settembre p.v.).
Le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-di-un-nuovo-contratto/modello_istruzioni-regime-ordinario
Va fatta una precisazione: nel caso in cui le parti dispongano la riduzione del canone di locazione, la registrazione è esente dall’imposta di registro e di bollo; diversamente, qualora sia previsto un aumento, sia il registro che il bollo saranno calcolati in autoliquidazione dai software insieme a eventuali interessi e sanzioni.
13-07-2020