Inoltre, viene stabilito che:
- le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali siano chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività (si chiarisce che i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari - cfr. pto 2. In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno con la recente nota del 14.03.20;
- siano sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari (dovendo in ogni caso garantire la distanza interpersonale di 1 metro) – cfr. pto 3;
- restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive (alberghi, agriturismi) esclusivamente per i clienti che vi soggiornano – cfr. pto 4;
- gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza siano chiusi al pubblico. L’accesso a tali strutture è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza - cfr. pto 5;
- nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 (es. rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, fermo restando la possibilità di proseguire l’esercizio delle attività commerciali consentite – cfr. pto 6;
- le Pubbliche Amministrazioni possano mantenere l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione situati all’interno di strutture al servizio di uffici e servizi pubblici, al fine di assicurare ai dipendenti che svolgono attività indifferibili di poter usufruire di tali servizi durante i turni di lavoro - cfr. pto 10.
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16-03-2020