A seguito dell’introduzione, ad opera della Legge n. 207/2024 (art. 1, commi 74-77), dell’obbligo di collegamento “logico” tra i dispositivi POS e i registratori telematici, finalizzato a consentire all’Amministrazione finanziaria una più efficace ricostruzione delle operazioni effettuate, sono emerse numerose segnalazioni relative a possibili disallineamenti tra il metodo di pagamento effettivamente utilizzato dal cliente e quello indicato dall’esercente nel documento commerciale.

Le criticità riscontrate riguardano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, situazioni operative in cui, ad esempio, vengano utilizzati strumenti distinti per la gestione del pagamento e per la certificazione del corrispettivo, oppure nei casi in cui il cliente effettui il pagamento con carta ma l’esercente selezioni erroneamente sul registratore telematico una modalità di pagamento differente.

Tale problematica è apparsa fin da subito particolarmente rilevante, considerato che la normativa ha previsto, a carico degli esercenti che non provvedano a indicare correttamente, in fase di registrazione dell’operazione, la modalità di pagamento prescelta dal cliente, l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione omessa, errata o incompleta, fino a un limite massimo di 1.000 euro per trimestre.

Al fine di prevenire tali situazioni, la Fipe-Confcommercio si è immediatamente attivata su un duplice fronte: da un lato, fornendo alle imprese indicazioni operative volte a favorire l’adozione di comportamenti corretti e a ridurre il rischio di disallineamenti; dall’altro, avviando un confronto con il Governo per rappresentare le criticità emerse e sollecitare l’introduzione di interventi correttivi volti a garantire un’applicazione proporzionata del nuovo sistema.

Con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 148/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto, e già in vigore dal 12 agosto u.s., è stato dunque introdotto l’articolo 33 recante “Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri”.

La disposizione prevede una specifica soglia di tolleranza del 5% rispetto alle eventuali differenze riscontrate tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati. Giova sottolineare che la soglia è dunque calcolata sul numero delle operazioni e non sull’ammontare degli importi oggetto di pagamento elettronico.

La nuova previsione rappresenta un correttivo importante, in quanto consente di evitare l’applicazione di sanzioni in presenza di scostamenti minimi e fisiologici, riconoscendo che nell’operatività quotidiana possono verificarsi disallineamenti di natura tecnica o gestionale non necessariamente riconducibili a comportamenti irregolari da parte degli esercenti.

La Federazione esprime pertanto apprezzamento per l’intervento normativo adottato, che recepisce le criticità rappresentate dagli operatori e introduce un necessario principio di proporzionalità nell’applicazione del sistema sanzionatorio. La previsione di una soglia di tolleranza consente infatti di distinguere le effettive violazioni da meri errori o anomalie operative di carattere marginale, evitando che tali circostanze possano determinare conseguenze sanzionatorie non proporzionate per le imprese.

Resta in ogni caso ferma l’importanza di una corretta gestione dei processi di registrazione e trasmissione dei dati, anche al fine di garantire la piena efficacia del sistema di interconnessione tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, nel rispetto degli obiettivi di semplificazione e contrasto all’evasione perseguiti dalla normativa.

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