Con l’approvazione della legge annuale sulle PMI ha preso avvio il percorso di riforma della disciplina dell’artigianato. La legge 8 aprile 2026, n. 34 ha infatti posto soltanto il primo tassello di un intervento destinato a incidere profondamente sull’assetto del settore. Il momento più significativo sarà rappresentato dall’adozione dei decreti legislativi previsti dall’art. 15 della stessa legge, che il Governo dovrà emanare entro il 7 gennaio 2027, attraverso i quali sarà chiamato a riordinare e aggiornare la disciplina dell’impresa artigiana. Sarà proprio in questa fase che occorrerà individuare un punto di equilibrio tra l’esigenza di valorizzare il comparto artigiano e quella di preservare condizioni di concorrenza eque tra operatori economici che si rivolgono allo stesso mercato.

L’esercizio della delega rappresenta un passaggio particolarmente delicato. Nel corso dell’iter parlamentare erano infatti emerse alcune proposte emendative suscettibili di modificare sensibilmente i confini tra attività artigiana e Pubblici Esercizi, quali l’estensione della nozione di somministrazione accessoria, l’eliminazione dell’espresso richiamo al divieto di servizio assistito e la possibilità di utilizzare, a determinate condizioni, aree esterne e dehors. Sebbene tali proposte siano state successivamente ritirate o respinte, esse confermano come la fase di attuazione della delega richiederà particolare attenzione, affinché il riordino della disciplina valorizzi il comparto artigiano senza determinare squilibri concorrenziali tra operatori che svolgono attività simili.

In attesa dell’esercizio della delega, vale la pena evidenziare una disposizione che è invece già efficace. L’art. 16 della legge n. 34/2026 riserva l’utilizzo di espressioni quali “artigianato“, “artigianale” e “artigianalità” alle sole imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane e che producono direttamente i beni o i servizi qualificati come artigianali. La disposizione ha suscitato particolare interesse soprattutto tra le imprese cosiddette “multiattività”, come bar-gelaterie e bar-pasticcerie, che affiancano all’attività di somministrazione una significativa produzione propria.

La nuova disciplina, tuttavia, non modifica i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo, che continuano a essere disciplinati dalla legge quadro sull’artigianato (legge 8 agosto 1985, n. 443). Tra questi assume rilievo determinante la prevalenza dell’attività produttiva rispetto a quella commerciale o di somministrazione. Proprio questo elemento fa sì che numerosi Pubblici Esercizi, pur realizzando direttamente i propri prodotti, non possano acquisire la qualifica di impresa artigiana e, conseguentemente, non possano utilizzare richiami all’artigianalità del prodotto.

È proprio questo l’aspetto che merita una riflessione. La disciplina finisce infatti per collegare la qualificazione del prodotto ai requisiti soggettivi dell’impresa che lo realizza, anziché alle concrete modalità del processo produttivo. Il risultato è che imprese che adottano tecniche di lavorazione sostanzialmente identiche possono trovarsi assoggettate a regole differenti nella valorizzazione commerciale dei propri prodotti, con il rischio di determinare asimmetrie concorrenziali tra operatori che si rivolgono allo stesso mercato.

Sul piano operativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunque fornito alcuni chiarimenti interpretativi attraverso apposite FAQ. In particolare, resta possibile utilizzare espressioni quali “fatto a mano”, “fatto in casa”, “produzione propria” o “prodotto fresco”, purché tali indicazioni siano veritiere e non inducano in errore il consumatore. È stato inoltre precisato che un esercizio commerciale può vendere o somministrare prodotti realizzati da un’impresa artigiana qualificandoli come “artigianali”, a condizione che il produttore sia regolarmente iscritto all’Albo delle imprese artigiane.

La riforma dell’artigianato rappresenta quindi un’opportunità per aggiornare una disciplina risalente nel tempo. L’auspicio è che il percorso di riforma consenta di valorizzare il ruolo dell’impresa artigiana senza compromettere il corretto funzionamento del mercato.

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