Le contestazioni relative al Canone Unico Patrimoniale (CUP), compresi i casi che riguardano l’occupazione di suolo pubblico per dehors, tavolini, pedane e ombrelloni, devono essere portate davanti al giudice tributario. È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, destinata a incidere concretamente sulla gestione del contenzioso da parte delle imprese.

Giova considerare che dal 1° gennaio 2021 il CUP – introdotto dall’art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – ha sostituito e unificato in un unico prelievo TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Per bar, ristoranti e altri pubblici esercizi il canone assume particolare importanza in relazione ai dehors e all’installazione di mezzi pubblicitari. L’importo dovuto può variare sensibilmente da Comune a Comune, poiché le amministrazioni locali possono modulare le tariffe attraverso propri regolamenti, tenendo conto, ad esempio, della zona interessata, della superficie occupata e della durata dell’occupazione. Per quel che concerne i mezzi pubblicitari, la legge prevede alcune esenzioni, tra cui quelle relative alle insegne di esercizio fino a 5 mq complessivi (art. 1, comma 833, lett. l), L. n. 160/2019) e ai veicoli pubblicitari collocati nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, purché attinenti all’attività svolta e di superficie non superiore a 0,5 mq per ciascuna vetrina o ingresso (art. 1, comma 833, lett. q), L. n. 160/2019).

La pronuncia interviene per risolvere un contrasto interpretativo sorto dopo l’introduzione del CUP. Una parte della giurisprudenza riteneva, infatti, che il canone avesse natura essenzialmente patrimoniale, assimilabile a un corrispettivo dovuto per l’utilizzo di un bene pubblico e, pertanto, devoluto alla cognizione del giudice ordinario. Un diverso orientamento, invece, ne evidenziava i tratti tipicamente tributari, attribuendo la competenza al giudice tributario. Non mancavano, infine, soluzioni intermedie che proponevano di valutare la giurisdizione caso per caso in relazione al contenuto concreto della pretesa.

Le Sezioni Unite hanno ora chiarito definitivamente la questione, affermando che il CUP presenta tutti i caratteri tipici del tributo elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Anzitutto, la Corte valorizza la doverosità della prestazione. Il CUP è dovuto in forza di una previsione legislativa – contenuta nell’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 – che impone agli enti locali di disciplinarne l’applicazione mediante propri regolamenti. Si tratta, pertanto, di una prestazione patrimoniale imposta in via autoritativa, che determina una decurtazione economica a carico del soggetto passivo indipendentemente dalla sua volontà. Il pagamento non nasce da una libera contrattazione tra impresa ed ente locale, ma direttamente dalla legge. Anche le concessioni e le autorizzazioni eventualmente rilasciate dal Comune non assumono rilievo quali atti negoziali dai quali scaturisce l’obbligo di pagamento: esse hanno una funzione meramente procedimentale e servono unicamente a individuare il momento in cui il versamento deve essere effettuato, che il comma 835 individua “contestualmente al rilascio” del titolo.

Le Sezioni Unite escludono, inoltre, l’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il pagamento del canone e una specifica controprestazione dell’ente locale. Il CUP, infatti, non rappresenta il corrispettivo dovuto in cambio di un’utilità fornita dal Comune. Lo stesso rilascio della concessione o dell’autorizzazione non costituisce la prestazione cui corrisponderebbe il pagamento del canone. L’obbligo sorge anche in assenza del titolo e persino nelle ipotesi di occupazione abusiva, circostanza che dimostra come il versamento non dipenda dall’esistenza di un rapporto contrattuale con l’ente pubblico. La concessione rileva esclusivamente sul piano amministrativo, scandendo la tempistica del pagamento, ma non condiziona né la nascita né la permanenza dell’obbligazione.

Secondo la Corte, il CUP risulta poi strettamente collegato a un presupposto economicamente rilevante, idoneo a esprimere capacità contributiva. Tale collegamento emerge con particolare evidenza nelle ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari, in cui il canone è correlato a un’attività che genera utilità economica sia per chi realizza la diffusione sia per il soggetto che beneficia della promozione della propria immagine. Ma lo stesso ragionamento vale anche per l’occupazione di spazi e aree pubbliche: l’utilità economica deriva dalla disponibilità e dall’utilizzo del bene pubblico e il canone viene determinato sulla base di elementi oggettivi – quali superficie occupata, durata, tipologia e ubicazione – che rappresentano indicatori della potenziale ricchezza ritraibile dall’utilizzazione del bene.

Infine, il CUP è ritenuto funzionale al finanziamento della spesa pubblica. Le somme riscosse affluiscono ai bilanci di Comuni, Province e Città metropolitane senza che la legge preveda specifici vincoli di destinazione. Proprio l’assenza di una finalizzazione particolare e la natura degli enti destinatari delle entrate confermano che le risorse acquisite sono destinate al soddisfacimento delle esigenze finanziarie generali degli enti locali e, dunque, al perseguimento delle finalità pubbliche proprie delle amministrazioni territoriali.

Alla luce di tali elementi, le Sezioni Unite hanno concluso che il Canone Unico Patrimoniale, pur qualificato dal legislatore come “patrimoniale”, possiede una sostanziale natura tributaria e che, conseguentemente, le controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento e richieste di pagamento del CUP appartengono alla giurisdizione tributaria.

Per gli operatori del settore si tratta di un chiarimento di indubbio rilievo pratico. In caso di contestazioni relative al CUP – ad esempio con riferimento agli importi richiesti per dehors, tavolini o altri manufatti collocati su suolo pubblico, ovvero in materia di mezzi pubblicitari – eventuali avvisi di accertamento e richieste di pagamento dovranno essere impugnati dinanzi al giudice tributario, superando definitivamente i dubbi interpretativi che negli ultimi anni avevano alimentato orientamenti divergenti.

Collegamenti utili:

News Fipe “Canone Unico Patrimoniale (CUP): cosa devono sapere i Pubblici Esercizi?”