La proposta della Commissione europea di abrogare il Regolamento (UE) 2019/1150 (P2B) nell’ambito del nuovo Regolamento omnibus digitale ha aperto un confronto particolarmente delicato sul futuro delle tutele riconosciute ai Pubblici Esercizi che utilizzano piattaforme online di prenotazione, delivery e recensioni. Tuttavia, nel corso del confronto in seno al Consiglio dell’UE sembrerebbe emergere un orientamento meno radicale rispetto all’impostazione originariamente proposta dalla Commissione europea.

Nella versione inizialmente presentata dalla Commissione europea, il P2B sarebbe stato integralmente abrogato, con la sola sopravvivenza temporanea – fino al 31 dicembre 2032 – di alcune disposizioni considerate essenziali, tra cui l’art. 4 sulle limitazioni, sospensioni e cessazioni del servizio e l’art. 11 relativo ai sistemi interni di gestione dei reclami. Secondo la Commissione, infatti, molte delle garanzie previste dal P2B sarebbero ormai assorbite da normative più recenti, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (Digital Services Act – DSA).

Una ricostruzione che, tuttavia, aveva suscitato diverse perplessità. Il P2B nasce infatti con l’obiettivo di rendere più equi, trasparenti e prevedibili i rapporti tra piattaforme online e imprese, introducendo obblighi specifici per i servizi di intermediazione digitale. Tra le disposizioni più rilevanti figurano:

  • l’obbligo di mettere a disposizione termini e condizioni chiari, comprensibili e facilmente accessibili anche nella fase precontrattuale (art. 3);
  • le garanzie procedurali in caso di sospensione o cessazione del servizio (art. 4);
  • gli obblighi di trasparenza sui criteri di posizionamento e sul trattamento differenziato (artt. 5 e 7);
  • i sistemi interni di gestione dei reclami e gli strumenti di mediazione (artt. 11 e 12).

Si tratta di misure che hanno inciso concretamente sui Pubblici Esercizi, sempre più chiamati a costruire una propria “reputazione digitale” e a sviluppare i servizi ai consumatori attraverso piattaforme di prenotazione, recensione e consegna a domicilio. Gli obblighi di trasparenza e prevedibilità introdotti dal P2B hanno infatti contribuito a riequilibrare – quantomeno in parte – rapporti contrattuali spesso caratterizzati da forti asimmetrie informative e negoziali, come evidenziato anche nei report di monitoraggio dell’AGCOM.

Proprio alla luce di queste criticità, il Consiglio dell’UE sembrerebbe orientarsi verso una revisione più prudente dell’impianto normativo, attenuando significativamente l’impostazione originaria della Commissione. L’orientamento che starebbe emergendo non sarebbe infatti quello di una completa abrogazione del Regolamento P2B, bensì di una revisione selettiva delle sue disposizioni, preservando alcune delle norme considerate maggiormente rilevanti per il rapporto tra piattaforme e utenti commerciali.

Tra le disposizioni che sembrerebbero destinate a rimanere in vigore figurerebbero, tra l’altro:

  • l’art. 3 sui termini e condizioni;
  • l’art. 4 sulle limitazioni e sospensioni;
  • l’art. 5 sul posizionamento;
  • l’art. 7 sul trattamento differenziato;
  • l’art. 11 sui sistemi interni di reclamo.

In sostanza, verrebbe preservata una parte significativa delle tutele che incidono direttamente sul rapporto contrattuale tra piattaforme e utenti commerciali. L’orientamento che sembrerebbe maturare in seno al Consiglio appare quindi fondato sulla consapevolezza che il DSA, pur intervenendo in maniera ampia sul funzionamento dei servizi digitali e dei sistemi di raccomandazione, non copre integralmente i profili contrattuali e commerciali disciplinati dal P2B.

In questo quadro, la posizione del Consiglio appare certamente meno penalizzante rispetto alla proposta originaria della Commissione europea e rappresenta, almeno sul piano politico e tecnico, un passo avanti nel tentativo di evitare un vuoto di tutela per le imprese che operano attraverso le piattaforme digitali. Resta tuttavia da verificare quale sarà il testo definitivo del regolamento e se, nel corso del negoziato europeo, verranno ulteriormente ridimensionate o rafforzate le modifiche prospettate.

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