Il 4 maggio la Commissione europea ha pubblicato la relazione sulla semplificazione del Regolamento dell’UE sulla deforestazione (EUDR), accompagnata da un aggiornamento delle Linee Guida e delle relative FAQ, alla luce delle modifiche introdotte nel dicembre 2025 con il Regolamento (UE) 2025/2650.
Quest’ultimo, nel solco della precedente proroga disposta dal Regolamento (UE) 2024/3234, ha ridefinito la scadenza per l’applicazione del provvedimento, fissandola al 30 dicembre 2026, salvo che per le micro e piccole imprese, per le quali il termine è fissato al 30 giugno 2027. Il provvedimento ha, inoltre, introdotto una revisione volta a semplificare gli obblighi connessi al dovere di diligenza stabilito dall’EUDR per i singoli soggetti coinvolti nella filiera.
Giova ricordare che il Regolamento mira a garantire che le sette materie prime individuate – bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – nonché i prodotti derivati elencati nell’allegato I, siano immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se rispettano tre condizioni fondamentali: (i) non siano associati a fenomeni di deforestazione; (ii) siano stati prodotti in conformità alla normativa vigente nel Paese di origine; (iii) siano accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza.
Di conseguenza, qualsiasi operatore, operatore a valle o commerciante che immetta, distribuisca o esporti tali prodotti deve essere in grado di dimostrarne l’origine, assicurando che non provengano da terreni recentemente disboscati né abbiano contribuito al degrado forestale.
Dunque anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono diretti destinatari dell’EUDR in un duplice ruolo: in veste di “operatore”, se immettono sul mercato per la prima volta un prodotto interessato (si pensi alla caffetteria con torrefazione o cioccolateria che importi direttamente la materia prima oppure la trasformi in un altro prodotto interessato di cui all’allegato I e lo immetta per la prima volta/esporti dal mercato UE), ovvero in qualità di “commerciante”, se mette a disposizione nel mercato il prodotto interessato per il consumo (si pensi alla pasticceria, gelateria o attività di ristorazione).
A tale riguardo, è opportuno precisare che le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza variano in funzione del ruolo ricoperto dall’impresa all’interno della catena di approvvigionamento e che, proprio il testo giuridico rivisto a dicembre 2025 ha segnato il passaggio da un modello di dovuta diligenza in cui ogni attore che immetteva, trasformava o commercializzava prodotti pertinenti (ad eccezione delle PMI)doveva presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, a un sistema più semplice in cui tale responsabilità ricade ora sul primo operatore che immette un prodotto pertinente sul mercato dell’UE o lo esporta. Inoltre, il Regolamento, come rivisto, ha previsto che i micro e piccoli operatori primari dovranno presentare una sola dichiarazione semplificata una tantum, riducendo gli oneri senza comprometterne l’efficacia, ex art. 4 bis EUDR.
Alla luce delle semplificazioni introdotte, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno aggiornare le Linee Guida dell’aprile 2025 e le relative FAQ, con l’obiettivo di rafforzare la certezza giuridica e operativa e garantire una maggiore prevedibilità del quadro normativo per tutti i soggetti interessati.
Chiarimenti sulla ripartizione delle responsabilità nelle catene di approvvigionamento
Gli aggiornamenti riguardano diversi profili applicativi; tra questi, assumono particolare rilievo i chiarimenti sulle definizioni relative ai soggetti coinvolti e sulla conseguente ripartizione delle loro rispettive responsabilità durante la catena di approvvigionamento.
Le Linee Guida e le FAQ hanno dunque chiarito che:
- l’operatore che immette per la prima volta sul mercato i prodotti interessati ovvero li esporta, ai sensi dell’art. 4, è tenuto ad esercitare la dovuta diligenza conformemente all’art. 8, ed alla presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (DDD) ex art. 4(2))nonché all’adempimento degli obblighi di valutazione e mitigazione del rischio di cui agli artt. 10 e 11 dell’EUDR;
- i micro e piccoli operatori primari sono assoggettati a un regime semplificato di obblighi, ai sensi dell’art. 4-bis e, in luogo della dichiarazione di dovuta diligenza, essi sono tenuti unicamente alla presentazione di una dichiarazione semplificata una tantum nel sistema informativo. Inoltre, poiché i medesimi operatori si approvvigionano, per definizione, esclusivamente da paesi a basso rischio, non sono soggetti agli obblighi di valutazione e mitigazione del rischio previsti dagli artt. 10 e 11. Ne consegue che il loro sistema di dovuta diligenza si sostanzia, in via generale, nella sola raccolta delle informazioni di cui all’art. 9;
- gli operatori a valle e i commercianti non sono più tenuti a presentare una propria dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo, né a verificare che la dovuta diligenza sia stata esercitata lungo le catene di approvvigionamento. I loro obblighi, in sintesi, si limitano principalmente alla registrazione nel sistema informativo EUDR (per i soggetti non PMI, ex art.5(2)) ed alla raccolta e conservazione delle informazioni relative ai propri partner commerciali diretti per un periodo di almeno cinque anni dalla data di immissione o messa a disposizione sul mercato del prodotto interessato (art. 5(3,4)).
La Commissione ha chiarito che tali informazioni sono generalmente contenute nei dati commerciali standard, quali le fatture, di cui la maggior parte degli operatori a valle e dei commercianti dispone già nell’ambito delle ordinarie transazioni commerciali. È stato, inoltre, precisato che, soltanto nel caso in cui il fornitore diretto sia un operatore ai sensi dell’art. 2(15), le informazioni devono includere anche i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza o gli identificativi della dichiarazione associati ai prodotti. In tale ipotesi, la Commissione ha chiarito che l’obbligo di trasmissione del DDD incombe sull’operatore cd. “a monte”, senza che in capo all’operatore a valle o al commerciante sorga un dovere di richiedere proattivamente tali informazioni.
Quanto all’obbligo di conservare per cinque anni le informazioni sui fornitori, le FAQ hanno chiarito che ciò non comporta l’obbligo di conservare tali informazioni in un sistema o database specifico e non implica alcun obbligo di verificare sistematicamente il contenuto o la validità dei numeri di riferimento ricevuti dal fornitore. Per adempiere all’obbligo di “raccolta e conservazione”, è sufficiente, infatti, che l’operatore a valle o il commerciante sia in grado di recuperare e compilare tali informazioni entro un periodo di tempo ragionevole a seguito di una richiesta da parte di un’autorità competente.
Periodo transitorio
Un ulteriore chiarimento fornito dalle Linee guida e dalle FAQ riguarda il regime transitorio. La maggior parte degli obblighi per operatori, operatori a valle e commercianti si applica dal 30 dicembre 2026, mentre per le micro e piccole imprese l’applicazione è differita al 30 giugno 2027. Ne deriva l’esistenza di un periodo transitorio durante il quale i soggetti che immettono o rendono disponibili sul mercato dell’Unione, oppure esportano, materie prime e prodotti pertinenti sono esentati dai principali obblighi previsti dall’EUDR. In particolare:
- se un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento è immesso sul mercato nel corso del periodo transitorio, non si applicano gli obblighi dell’EUDR;
- nel caso di prodotti immessi o resi disponibili sul mercato da operatori a valle o commercianti dopo la data di applicazione del Regolamento, qualora siano interamente ottenuti da materie prime o prodotti immessi sul mercato durante il periodo transitorio, restano esclusi dagli obblighi del Regolamento.
In tali casi, la Commissione ha specificato che gli operatori sono tenuti unicamente a raccogliere prove adeguatamente verificabili atte a dimostrare che il prodotto è stato originariamente immesso sul mercato prima dell’entrata in applicazione (differita) del Regolamento.
Progetto di atto delegato relativo alla modifica della lista di materie prime e prodotti
Per completezza, si segnala anche la contestuale pubblicazione di un progetto di atto delegato che introduce modifiche mirate all’ambito di applicazione dei prodotti dell’EUDR, il quale intende aggiornare il progetto di atto delegato messo in consultazione ad aprile 2025 e che è aperto ai commenti del pubblico fino al 1° giugno 2026.
In conclusione, l’intervento della Commissione si inserisce in un percorso di progressiva razionalizzazione dell’EUDR, volto a ridurre gli oneri amministrativi e a chiarire la ripartizione delle responsabilità lungo l’intera filiera. In tale contesto, e al fine di agevolarne l’attuazione, la Commissione sta altresì aggiornando il Sistema Informativo per adeguarlo alle modifiche intervenute e renderlo più semplice e intuitivo. Nel complesso, tali interventi riflettono la volontà di rafforzare l’efficacia operativa del sistema e di accompagnare gli operatori in una transizione ordinata verso il nuovo quadro normativo applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2026.
Collegamenti utili:
- Regolamento 2023/1115 -EUDR
- Regolamento (UE) 2024/3234
- Regolamento (UE) 2025/2650
- Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
- Documento di orientamento aggiornato
- FAQ
- Progetto di atto delegato sulla definizione del prodotto dell’EUDR
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