Con il messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti per l’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL.
Si rammenta che l’indennità ISCRO è destinata ai lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata e in possesso dei requisiti legislativamente previsti, tra cui la regolarità contributiva e l’assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per quanto riguarda il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto, con circolare n. 84/2024 (Circolare Fipe n. 119/2024), ha precisato che la stessa deve essere formalizzata, non conseguendo automaticamente agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati.
L’indennitàDIS-COLL, invece, è la prestazione di disoccupazione rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini dell’accesso alla misura, l’INPS ha considerato soddisfatto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata in presenza sia della formale iscrizione alla Gestione sia del versamento dell’aliquota contributiva in misura piena prevista per i lavoratori interessati non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.
In fase di attuazione delle disposizioni introduttive di ISCRO e DIS-COLL e in sede di istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari, è emersa – nonostante l’assolvimento dell’obbligo contributivo – la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata.
L’Istituto, pertanto, chiarisce che, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore, ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della prestazione stessa qualora sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima.