L’articolo 85-bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) rappresenta un punto di riferimento per i locali di pubblico spettacolo, poiché disciplina in modo rigoroso l’introduzione e l’uso di dispositivi per la registrazione audio e video durante spettacoli e performance dal vivo. Un tema che incide sulla sicurezza, sulla tutela del diritto d’autore e sulla gestione dei flussi informativi all’interno dei locali, con implicazioni operative che meritano un approfondimento.
La norma, in primo luogo, sancisce un divieto assoluto: non è consentito introdurre o utilizzare in maniera abusiva dispositivi che permettano la registrazione, la riproduzione o la trasmissione – anche solo parziale – delle opere dell’ingegno realizzate o diffuse nei luoghi di pubblico spettacolo (comma 1). Una previsione che risponde alla necessità di proteggere gli artisti e i produttori da riproduzioni non autorizzate, fenomeno sempre più frequente nell’era degli smartphone.
Il concessionario o direttore del locale ha l’obbligo di rendere noto tale divieto mediante cartelli ben visibili al pubblico. Fin qui, un adempimento già noto. A ciò si aggiunge la disciplina sull’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate allo spettacolo: un’attività ammessa solo se autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR). L’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per individuare chi effettua registrazioni abusive, e richiede un’informativa chiara e preventiva agli utenti.
Il trattamento dei dati è rigidamente circoscritto: le immagini devono essere criptate, conservate per non più di 30 giorni e distrutte allo scadere del termine. L’accesso alle registrazioni è vietato ai gestori, salvo richiesta di acquisizione da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. Un quadro che pone limiti severi ma al tempo stesso garantisce un margine operativo ai locali che intendano contrastare le riprese non autorizzate durante serate, dj set o eventi live.
Resta naturalmente ferma la normativa a tutela del diritto d’autore, richiamata al comma 3, che si applica parallelamente e completa il sistema di protezione, soprattutto nei contesti – come le discoteche – dove la musica rappresenta l’elemento centrale dell’esperienza offerta al pubblico.
In sintesi, l’art. 85-bis TULPS invita i gestori a coniugare intrattenimento e rispetto delle regole: informare adeguatamente gli avventori, evitare qualsiasi utilizzo improprio di sistemi audiovisivi e, qualora si intendano installare telecamere a scopo antifrode, procedere secondo la rigida cornice autorizzatoria prevista dal legislatore. Un equilibrio necessario per tutelare artisti, pubblico e imprese, in un settore sempre più esposto alle dinamiche digitali.
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