La Commissione europea ha pubblicato oggi, 30 marzo 2026, gli orientamenti sull’attuazione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), con l’obiettivo di facilitare l’applicazione uniforme delle nuove norme in tutta l’UE e semplificare la conformità per operatori economici e Stati membri.

Il Regolamento (UE) 2025/40, entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e direttamente applicabile negli Stati membri dal 12 agosto 2026, mira ad armonizzare il quadro normativo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, promuovendo il corretto funzionamento del mercato interno e riducendo al contempo gli impatti ambientali e sanitari legati agli imballaggi.

L’attuazione pratica delle nuove regole ha sollevato numerose domande a causa della loro novità e complessità. Per questo, la Commissione ha pubblicato il documento di orientamento, che offre un’interpretazione di alcune disposizioni selezionate del PPWR per favorirne un’applicazione uniforme in tutta l’Unione. A supporto di questo documento, è stata inoltre elaborata una lista di domande frequenti (FAQ), sviluppata nell’ambito del dialogo continuo con le parti interessate e che verrà aggiornata regolarmente.

Entrando nel merito del documento, con particolare attenzione alle disposizioni rilevanti per il settore, esso fornisce chiarimenti in merito a diversi profili, tra cui si segnalano:

  • il rapporto tra la Direttiva sulle plastiche monouso (Direttiva UE 2019/904 – SUPD) e il PPWR, per quanto riguarda i divieti di immissione sul mercato di imballaggi in plastica monouso, nonché l’ambito di applicazione di tali divieti (cfr. art. 25 e allegato V, punti 1-4 sugli imballaggi in plastica monouso, anche nel settore della ristorazione e del catering);
  • la definizione di “mettere a disposizione” nel contesto del rispetto degli obiettivi di riutilizzo per le bevande;
  • gli obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore HORECA;
  • la definizione di “fabbricante” di imballaggi ai sensi del regolamento.

Rapporto tra SUPD/PPWR e ambito di applicazione del divieto di immissione di imballaggi in plastica monouso

Nel documento la Commissione ribadisce la coesistenza tra SUPD e PPWR, due strumenti giuridici con finalità differenti, sottolineando che i rispettivi ambiti di applicazione devono essere letti congiuntamente.

In particolare, riguardo al divieto di immissione sul mercato di imballaggi in plastica monouso a partire dal 1° gennaio 2030, la Commissione chiarisce che:

  • secondo il PPWR, gli imballaggi compositi, inclusi quelli a base di carta contenenti il 5% o più di plastica, rientrano nei divieti di cui all’articolo 25 e all’allegato V, punti 1–4;
  • gli imballaggi contenenti non più del 5% di plastica non rientrano in tale divieto;
  • gli imballaggi non coperti dalle restrizioni dell’allegato V restano soggetti alla SUPD se qualificati come prodotti in plastica monouso ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della Direttiva.

In questo modo, il PPWR definisce restrizioni armonizzate per gli imballaggi ricompresi nell’allegato V che gli stati membri devono rispettare, mentre la SUPD continua ad applicarsi ai prodotti in plastica monouso che non rientrano in tali restrizioni, consentendo agli Stati membri di adottare misure adeguate a ridurne il consumo.

La Commissione precisa quindi che i divieti di cui ai punti 1–4 dell’allegato V non si applicano solo agli imballaggi realizzati al 100% in plastica, poiché tale interpretazione escluderebbe dal divieto anche imballaggi con una minima presenza di altri materiali. Pertanto, in assenza di una definizione specifica di “imballaggio in plastica monouso”, gli imballaggi compositi contenenti il 5% o più di plastica rientrano nei divieti del PPWR, mentre quelli con meno del 5% di plastica ne sono esclusi.

Le FAQ specificano, inoltre, che il Regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare Linee guida per chiarire ulteriormente gli aspetti connessi all’Allegato V, inclusi esempi dei formati di imballaggio soggetti all’ambito di applicazione ed eventuali esenzioni dalle restrizioni e che i lavori preparatori a tal fine sono già iniziati. Sempre nelle FAQ è chiarito che le strutture sportive, di intrattenimento e i festival rientrano nella definizione di ‘HORECA’ ai fini del suddetto divieto.

Definizione di «mettere a disposizione» nel contesto del rispetto degli obiettivi di riutilizzo per le bevande

Al fine di favorire il riutilizzo, il PPWR prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, i distributori finali – tra cui bar e ristoranti – che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita debbano garantire che almeno il 10% di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili e tale percentuale deve salire al 40% a decorrere dal 1° gennaio 2040 (art. 29.6).

Con riferimento alla disposizione, la Commissione chiarisce che l’obbligo del 10% non si riferisce alle vendite effettive della bevanda in imballaggio destinato al consumatore, ma è sufficiente che gli esercenti offrano in vendita almeno il 10% delle proprie bevande in imballaggi riutilizzabili. Il semplice mettere a disposizione bevande in packaging riutilizzabile è quindi considerato adempimento dell’obbligo.

Nelle FAQ, in aggiunta, viene esplicitato che gli esercenti possono decidere quale tipo di bevande (alcoliche, analcoliche o entrambe) offrire ai consumatori in imballaggi riutilizzabili per raggiungere l’obiettivo di riutilizzo.

Obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore HORECA (art. 29(6))

In merito all’art. 29(6) e agli obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore HORECA, la Commissione specifica che le bevande vendute in grandi contenitori riutilizzabili, come i fusti di birra, a bar e ristoranti (B2B), non contribuiscono agli obiettivi di riutilizzo applicabili a tali operatori. Ciò in quanto tali bevande non sono messe a disposizione diretta dei consumatori in imballaggi destinati alla vendita. Solo quando il grande contenitore riutilizzabile pieno viene direttamente messo a disposizione di un consumatore, questo contribuisce agli obiettivi di riutilizzo del distributore di bevande. Al contrario, le bottiglie riutilizzabili, essendo imballaggi destinati alla vendita e direttamente fruibili dal consumatore, concorrono al raggiungimento del target.

Definizione di “fabbricante” di imballaggi

Il Regolamento prevede diversi obblighi in capo ai fabbricanti, per esempio quelli stabiliti ex articolo 15 del Regolamento (tra cui, in materia di valutazione di conformità degli imballaggi o di conservazione di documentazione tecnica).

La Commissione chiarisce che, di norma, il fabbricante è la persona fisica o giuridica che produce fisicamente l’imballaggio ma che ciò non coincide necessariamente con chi produce fisicamente l’imballaggio.

Infatti, se l’imballaggio o il prodotto confezionato porta un certo marchio, si presume che il proprietario di quel marchio sia il “fabbricante” ai sensi dell’articolo 3(1), punto (13)(a) del PPWR, perché ha potere decisionale nei rapporti contrattuali con i fornitori e può determinare le caratteristiche dell’imballaggio. La Commissione afferma che per l’imballaggio di servizio (ossia l’articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita), il produttore è normalmente l’azienda che realizza l’imballaggio, a meno che quest’ultimo non sia chiaramente marchiato dall’utilizzatore, che in tal caso diventa il produttore.

Tuttavia, se l’azienda che fa progettare o produrre l’imballaggio o il prodotto confezionato sotto il proprio nome o marchio è una microimpresa, e l’azienda che fornisce l’imballaggio si trova nello stesso Stato membro, allora è quest’ultimo ad essere considerato il fabbricante (Articolo 3(1), punto (13)(b)).

In tale caso la microimpresa è esente dal rispetto degli obblighi previsti per i fabbricanti.

Prossimi passi

Il documento di orientamento della Commissione sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE prima di essere adottato formalmente e ulteriori dettagli saranno definiti attraverso diversi provvedimenti attuativi, come atti delegati, atti di esecuzione, richieste di normazione e linee guida, che saranno proposti dalla Commissione nei prossimi 2-3 anni. Le FAQ che integrano il presente documento di orientamento saranno costantemente aggiornate.

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