La pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande trova fondamento nell’art. 180 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) che stabilisce l’obbligo, in capo ai pubblici esercenti, di tenere esposte nel locale, in luogo visibile al pubblico, le tariffe dei prezzi, oltre alla licenza e all’autorizzazione. Si tratta di un presidio essenziale di trasparenza, che assicura al consumatore un’informazione immediata e completa sull’offerta economica.

Tuttavia, la disciplina di dettaglio è rimessa alla normativa regionale, che interviene in modo articolato sulle modalità concrete di assolvimento dell’obbligo. Nella quasi totalità di queste ultime, la pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione rappresenta un profilo oggetto di una regolamentazione dettagliata e tendenzialmente uniforme, espressione della comune finalità di garantire la trasparenza dell’offerta e un adeguato livello di informazione a tutela del consumatore, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento e con la normativa statale di riferimento.

Gli elementi comuni delle discipline regionali

Le leggi regionali operano generalmente una distinzione tra bevande e alimenti, prevedendo modalità differenziate di assolvimento dell’obbligo di esposizione dei prezzi. Con riguardo alle bevande, l’obbligo è di regola adempiuto mediante l’esposizione, all’interno dell’esercizio, di un’apposita tabella o tariffario, collocati in posizione ben visibile alla clientela. Per quanto concerne gli alimenti, l’esposizione interna dei prezzi è normalmente affiancata, per le attività di ristorazione, dall’obbligo di rendere il menù o la tabella dei prezzi leggibili anche dall’esterno dell’esercizio, al fine di consentire al consumatore una valutazione preventiva e consapevole dell’offerta economica prima dell’accesso al locale.

Elemento ricorrente e di particolare rilievo riguarda il servizio al tavolo. In presenza di tale modalità di somministrazione, le normative regionali richiedono in modo pressoché uniforme che il listino dei prezzi sia messo a disposizione del cliente prima dell’ordinazione, imponendo altresì l’indicazione chiara ed esplicita di eventuali componenti aggiuntive del prezzo, quali il servizio. Tale previsione risponde all’esigenza di evitare costi non previamente conoscibili e di garantire che il prezzo finale della prestazione risulti immediatamente comprensibile, in un’ottica di correttezza dei rapporti contrattuali e di tutela dell’affidamento del consumatore.

Le formule a prezzo fisso

Accanto a questo impianto comune, emergono alcune specificità regionali meritevoli di particolare attenzione. Un primo profilo riguarda la disciplina delle formule a prezzo fisso. Diverse leggi regionali – in particolare quelle di Lazio (art. 75, commi 1-6 L.R. 22/2019), Liguria (art. 114, commi 7-9 L.R. 1/2007), Marche (art. 89, commi 1-3 L.R. 22/2021), Molise (art. 100, commi 7-9 L.R. 4/2021) e Toscana (art. 100, commi 7-9 L.R. 62/2018) – prevedono espressamente il divieto di applicare costi aggiuntivi per servizio e coperto in tali ipotesi, imponendo al contempo che sia chiaramente indicato il costo delle bevande eventualmente non comprese nel prezzo fisso. In questo caso, la normativa regionale appare orientata a prevenire pratiche elusive e a garantire che il prezzo pubblicizzato corrisponda effettivamente all’onere economico complessivo gravante sul cliente.

Il coperto e il prezzo per l’accesso ai servizi igienici da parte dei non clienti

Particolarmente significativa risulta, inoltre, la già citata disciplina della Regione Lazio, che si distingue per scelte di maggiore tutela del consumatore. Essa vieta espressamente l’applicazione di costi aggiuntivi per il coperto – da tenere distinto dal servizio, applicabile solo se adeguatamente indicato – e prevede la possibilità di fissare un prezzo per l’accesso ai servizi igienici da parte di soggetti non clienti, purché tale importo sia reso chiaramente noto mediante idonea informazione al pubblico. Sebbene le altre legislazioni regionali non affrontino espressamente tale profilo, appare ragionevole ritenere che una simile prassi possa essere legittimamente adottata anche sul restante territorio nazionale, considerato che l’obbligo di consentire l’accesso ai servizi igienici riguarda esclusivamente i clienti dei Pubblici Esercizi. In assenza, infatti, di disposizioni statali che impongano ai titolari di mettere a disposizione i servizi igienici anche ai non clienti, la scelta di consentirne l’utilizzo dietro corresponsione di un corrispettivo appare conforme al quadro normativo vigente. Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che, con sentenza n. 691/2010 – definitiva e mai smentita da successive pronunce – ha annullato le previsioni del Regolamento comunale di Firenze che imponevano, quale requisito strutturale degli esercizi di somministrazione, la presenza di almeno un servizio igienico di cortesia aperto “a chiunque ne faccia richiesta”.

Nel complesso, la regolamentazione regionale della pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione si caratterizza per un elevato grado di convergenza sui principi di trasparenza, chiarezza e correttezza informativa, pur presentando differenziazioni puntuali che incidono in modo significativo sulle modalità operative degli esercizi.

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