La risposta pubblicata ieri della Commissione europea all’interrogazione parlamentare E-004983/2025, firmata dalla Vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen, rappresenta un chiarimento significativo sul modo in cui il diritto dell’Unione europea affronta il fenomeno delle recensioni false online e sul ruolo svolto dal Digital Services Act (“DSA” – Regolamento (UE) 2022/2065). Al tempo stesso, essa assume particolare rilievo nel dibattito relativo alla disciplina sulle false recensioni contenuta nella Legge annuale sulle PMI, approvata definitivamente il 4 marzo u.s., poiché contribuisce a delineare con maggiore chiarezza il quadro giuridico europeo entro cui tali iniziative normative nazionali possono collocarsi.

In primo luogo, la Commissione precisa che il DSA non definisce direttamente cosa costituisca un contenuto illegale. La qualificazione di “contenuto illegale” deriva infatti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale. Tuttavia, la Commissione afferma esplicitamente che le recensioni false redatte da operatori commerciali – e dunque non realizzate dai consumatori – possono costituire contenuti illegali. Questo passaggio è particolarmente rilevante perché riconosce che le recensioni manipolate o create con finalità commerciali possono rientrare nel campo delle pratiche vietate dalle normative sulla tutela dei consumatori e quindi essere oggetto di intervento nell’ambito del quadro normativo europeo. Al tempo stesso, tale affermazione legittima l’intervento normativo degli Stati membri, i quali mantengono la possibilità di definire e sanzionare specifiche condotte attraverso la propria legislazione nazionale. In questa prospettiva, la proposta di legge italiana sulle false recensioni non appare in contrasto con il quadro europeo, ma si inserisce nello spazio normativo che l’Unione lascia agli ordinamenti nazionali.

La risposta della Commissione chiarisce inoltre che il DSA stabilisce principalmente un quadro procedurale per la gestione dei contenuti illegali online, senza esaurire la disciplina sostanziale delle singole fattispecie. Le piattaforme digitali e i motori di ricerca online sono, infatti, tenuti a predisporre sistemi che consentano agli utenti di notificare contenuti potenzialmente illegali, a trattare tali notifiche in modo tempestivo e diligente e a motivare le decisioni di moderazione dei contenuti adottate. Devono inoltre garantire la possibilità di presentare reclami attraverso meccanismi interni di gestione delle contestazioni. Qualora tali procedure non conducano a un esito soddisfacente, il Regolamento prevede ulteriori strumenti di tutela: le controversie possono essere sottoposte a organismi certificati di risoluzione extragiudiziale oppure segnalate al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro competente – in Italia l’AGCOM -, autorità che può avviare indagini e adottare misure nei confronti delle piattaforme che non rispettino gli obblighi previsti dal regolamento.

Un ulteriore elemento evidenziato dalla Commissione riguarda il fatto che la diffusione di recensioni false può configurare un rischio sistemico per un elevato livello di tutela dei consumatori. Per questo motivo le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono tenute, nell’ambito del DSA, a valutare e attenuare i rischi sistemici connessi al funzionamento dei loro servizi, compresi quelli derivanti da pratiche che possano ingannare o manipolare i consumatori. Questo riconoscimento rafforza la legittimità di interventi normativi mirati, poiché conferma che il fenomeno delle recensioni false non rappresenta soltanto un problema reputazionale per le imprese, ma incide anche sul corretto funzionamento del mercato e sulla protezione dei consumatori.

La risposta della Commissione richiama anche il meccanismo dei “segnalatori attendibili” ex art 22 del DSA. Si tratta di soggetti riconosciuti dalle autorità nazionali competenti che dispongono di una particolare competenza nell’individuazione dei contenuti illegali e le cui segnalazioni devono essere trattate con priorità dalle piattaforme. Secondo quanto indicato dalla Commissione, sono già stati designati oltre 50 segnalatori attendibili a livello europeo e sono in corso ulteriori orientamenti per rafforzare il funzionamento di questo sistema. In questo contesto, le associazioni di categoria che rappresentano interessi collettivi sono esplicitamente incoraggiate a richiedere tale status. Ciò apre uno spazio operativo concreto per le organizzazioni di settore, che potrebbero svolgere un ruolo attivo nel contrasto alle recensioni false attraverso i meccanismi di segnalazione previsti dal diritto europeo.

Infine, la Commissione ricorda che il quadro normativo europeo in materia di tutela dei consumatori già prevede obblighi specifici di trasparenza e affidabilità per le recensioni online. La Direttiva 2005/29/CE e il recente Codice di condotta europeo sulle attività recettive vietano infatti una serie di pratiche commerciali scorrette legate alla manipolazione delle recensioni dei consumatori, come la pubblicazione di recensioni false o la presentazione di recensioni come autentiche senza aver adottato misure ragionevoli per verificarne la provenienza.

Nel complesso, la risposta della Commissione trasmette un messaggio chiaro: il diritto europeo dispone di strumenti per contrastare le recensioni false online attraverso una combinazione di norme sulla tutela dei consumatori e degli obblighi previsti dal regolamento sui servizi digitali. E viene altresì ribadito che gli Stati membri mantengono la possibilità di intervenire con normative nazionali più specifiche per disciplinare e sanzionare tali pratiche. In questo quadro, la proposta di legge italiana sulle false recensioni appare coerente con l’ordinamento europeo, poiché contribuisce a rafforzare la trasparenza del mercato digitale e la tutela dei consumatori, valorizzando al contempo il ruolo delle autorità nazionali e delle associazioni di categoria nei meccanismi di segnalazione e controllo.

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