La sorvegliabilità dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande costituisce un requisito strutturale essenziale per i pubblici esercizi, poiché direttamente connesso alle esigenze di sicurezza urbana e alla possibilità per gli organi di polizia di effettuare controlli tempestivi ed efficaci.

Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’art. 64, comma 5 del D.Lgs n. 59/2010, che subordina l’avvio e l’esercizio dell’attività alla conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno. È poi il D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, a delineare nel dettaglio le caratteristiche costruttive e funzionali richieste. Il decreto individua tre ambiti principali: sorvegliabilità esterna (art. 1), caratteristiche delle vie d’accesso (art. 2) e sorvegliabilità interna (art. 3), fissando prescrizioni tecniche che devono essere rispettate in via permanente

Sorvegliabilità esterna

Il D.M. stabilisce che i locali e le aree destinati alla somministrazione devono essere strutturati in modo da non ostacolare il controllo visivo degli accessi. Gli ingressi devono consentire l’accesso diretto da strada, piazza o altro luogo pubblico, escludendo l’utilizzo di varchi che attraversino abitazioni o proprietà private. Qualora i locali siano parzialmente interrati, il decreto richiede che gli accessi siano completamente visibili dall’esterno, mentre, nel caso di esercizi collocati ai piani superiori, è prevista una verifica specifica da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che può imporre sistemi di illuminazione, segnalazione o la chiusura di vie d’accesso ulteriori.

Vie d’accesso e sorvegliabilità interna

Il D.M. interviene anche sulle caratteristiche delle vie d’accesso, prescrivendo che nessun impedimento possa ostacolare l’ingresso o l’uscita durante l’orario di apertura e che la porta principale sia sempre apribile dall’esterno, garantendo l’immediata accessibilità per i controlli.

Di particolare rilievo sono le norme relative alla sorvegliabilità interna, che vietano la presenza di porte o grate munite di serratura nelle suddivisioni interne aperte al pubblico, fatta eccezione per servizi igienici e vani non aperti alla clientela. I locali interni non destinati al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta di autorizzazione e non può essere impedito l’accesso agli ufficiali di pubblica sicurezza. Inoltre, gli accessi ai vari ambienti devono essere chiaramente identificabili tramite targhe o indicazioni, comprese quelle luminose quando prescritto.

Gli orientamenti della giurisprudenza

La giurisprudenza ha più volte confermato la natura sostanziale di tali prescrizioni, sottolineando come la sorvegliabilità costituisca un requisito continuo e non meramente formale. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la verifica deve basarsi sulla concreta possibilità, per gli organi di controllo, di osservare agevolmente gli accessi e i flussi di ingresso. La sentenza n. 1395/2020 ha chiarito che non è sorvegliabile il locale il cui accesso avvenga attraverso spazi privati comuni, evidenziando come la presenza di corti interne o androni che conducano anche ad abitazioni impedisca un controllo immediato dalla pubblica via. La percepibilità diretta dell’ingresso diventa dunque elemento decisivo nella valutazione del requisito.

ll TAR Campania, Napoli, con sentenza n. 4773/2025, ha invece accolto il ricorso di un esercente cui era stata dichiarata improcedibile la SCIA per carenza di sorvegliabilità, poiché l’immobile era situato in un viale privato. Il Tribunale ha ritenuto carente l’istruttoria dell’amministrazione, non avendo quest’ultima valutato che il viale, pur privato, era comunque una strada ad uso pubblico, dotata di più traverse e liberamente accessibile, connessa direttamente con un’arteria principale. La decisione valorizza quindi l’elemento funzionale dell’uso pubblico, chiarendo che non ogni strada privata esclude automaticamente la sorvegliabilità, dovendo l’amministrazione verificare concretamente la possibilità di un controllo visivo effettivo ai sensi dell’art. 1 del D.M. 564/1992.

Un’interpretazione invece rigorosa emerge dalla sentenza n. 5002/2024 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto insussistenti i requisiti di sorvegliabilità esterna in un caso in cui il pubblico esercizio era separato da altri locali commerciali mediante una semplice porta di sicurezza o una serranda. I giudici hanno ribadito che la separazione tra esercizi deve essere strutturale e permanente, non potendo considerarsi idonei elementi mobili o amovibili, comunque apribili e privi del carattere di stabilità richiesto dal D.M. 564/1992. Solo una chiusura fisica effettiva, che escluda ogni comunicazione con locali aventi destinazione diversa, assicura il rispetto delle prescrizioni fissate a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ciò che emerge dall’analisi delle pronunce è che la sorvegliabilità deve essere valutata in concreto, verificando che nulla ostacoli la percezione immediata degli ingressi e delle vie d’uscita e che il locale non sia collegato, neppure potenzialmente, con spazi idonei a favorire l’allontanamento degli avventori o a ostacolare i controlli delle forze dell’ordine. In questa prospettiva, il rispetto delle prescrizioni del D.M. 564/1992 si conferma non solo come adempimento tecnico, ma come presidio essenziale per la coerente integrazione dell’attività economica con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

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