Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato nella GUUE il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Si tratta di un atto normativo che si inserisce nel quadro del Green Deal europeo e del Piano di azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva.
Il Regolamento punta a ridurre drasticamente la produzione di rifiuti, promuovere il riciclo e incentivare il riutilizzo degli imballaggi. Allo stesso tempo, mira ad armonizzare le misure nazionali, così da evitare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza nel mercato interno. Si tratta di un progetto particolarmente ambizioso se si considera che secondo i dati UE, il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzate nell’Unione sono destinate agli imballaggi, che rappresentano il 36% dei rifiuti solidi urbani.
Il provvedimento è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e sarà direttamente applicabile negli Stati Membri a partire dal 12 agosto 2026.
Tuttavia, non tutti gli obblighi previsti dal Regolamento troveranno applicazione a partire da tale data, in quanto il provvedimento prevede una serie di scadenze differite per consentire agli operatori economici di adeguarsi progressivamente ai nuovi obblighi.
In particolar modo, per i pubblici esercizi, sono previsti diversi adempimenti con differenti scadenze:
12 febbraio 2027: obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto (art. 32)
A partire da tale datasarà obbligatorio garantire ai consumatori la possibilità di portare il proprio contenitore da riempire, sia per le bevande che per gli alimenti, applicando gli stessi prezzi e condizioni rispetto a quelli previsti per l’uso di imballaggi monouso. Bar e ristoranti dovranno altresì informare i consumatori, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.
In relazione all’obbligo di ricarica, gli operatori dovranno comunicare:
- quali sono i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti;
- le norme igieniche per la ricarica;
- la responsabilità dell’utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l’uso dei contenitori.
Tali indicazioni dovranno essere aggiornate e ben visibili e comunque comunicate ai clienti. Gli operatori possono rifiutare contenitori non conformi o non igienici e non sono responsabili per problemi di igiene o sicurezza derivanti dall’uso di contenitori forniti dal cliente. Qualora l’esercente metta a disposizione dei clienti contenitori riutilizzabili, questi non dovrebbero essere gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale.
12 febbraio 2028: offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto (art. 33)
A decorrere da questa data si prevede l’obbligo, anche per i pubblici esercizi, di offrire imballaggi riutilizzabili per l’asporto, senza differenze economiche o pratiche sfavorevoli per i clienti. Successivamente, a decorrere dal 2030 i distributori finali si adopereranno per offrire il 10% dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile. Questi ultimi sono esentati da tale obbligo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui all’art. 1, par. 3, della raccomandazione 2003/361/CE.
1° gennaio 2030: Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio (art. 25)
A decorrere da questa data, sarà vietata l’immissione di imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande e destinati al consumo nei locali (come per esempio vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole) nonché di imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero (per esempio bustine, vaschette, vassoi, scatole).In tale ultimo caso, però, è prevista una deroga che consente l’utilizzo di tali imballaggi monouso nel caso di take away o delivery e qualora essi siano necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali (Allegato V, n. 4).
1° gennaio 2030: Obiettivi di riutilizzo per bevande alcoliche/analcoliche in imballaggi per la vendita (art.29(6 e ss))
Al fine di favorire il riutilizzo, il Regolamento prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, gli esercenti che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita debbano garantire che almeno il 10% di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili e tale percentuale deve salire al 40% a decorrere dal 1° gennaio 2040 (art. 29.6). Sono previste deroghe per alcuni tipi di prodotti, tra cui le bevande considerate altamente deperibili, latte e prodotti lattiero-caseari, prodotti vegetali sostitutivi del latte ed alcune categorie di prodotti vitivinicoli.
Tuttavia, un esercente che opera in una superficie di vendita non superiore a 100 m², sarà esentato dall’obbligo di conseguire gli obiettivi sopra indicati.
In caso di riutilizzo, il regolamento prevede che i distributori finali riprendano gratuitamente, presso il punto vendita, tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo, forma e dimensione di quelli immessi sul mercato nell’ambito dello stesso sistema, assicurandone il recupero lungo la catena distributiva. Dovranno inoltre permettere ai consumatori restituire gli imballaggi nel luogo di consegna o nelle immediate vicinanze. Il distributore finale – dunque anche bar e ristoranti – dovranno rimborsare interamente i depositi cauzionali associati oppure adottare le procedure previste dal sistema di riutilizzo per segnalare la restituzione dell’imballaggio e consentire, se necessario, il rimborso del deposito.
1° gennaio 2030: obblighi relativi alle stazioni di ricarica (art.28)
A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m2 si adoperano per destinare il 10 % di tale spazio alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.
Infine, con riferimento al tema di etichettatura occorre ricordare che (art.12):
- 12 agosto 2028: tutti gli imballaggi (tranne quelli da trasporto e quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale) dovranno riportare un’etichettatura armonizzata che include informazioni sulla composizione del materiale per poter facilitare la cernita da parte dei consumatori. Sarà possibile utilizzare un QR code o altre soluzioni digitali con informazioni sulla destinazione di ogni componente dell’imballaggio;
- 12 agosto 2028: gli imballaggi dovranno riportare un’etichettatura contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato. Sarà possibile utilizzare un QR code o altre soluzioni digitali.
- 12 febbraio 2029: l’imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, sarà contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili saranno chiaramente identificati e distinti dagli imballaggi monouso presso il punto di vendita.
Allo stato, numerosi sono i profili dubbi sulle modalità operative del PPWR. Confidiamo che alcuni di questi troveranno risposta nella prossima pubblicazione, da parte della Commissione Europea, di un primo documento di orientamento, corredato da alcune FAQ. Visto l’impatto della normativa sull’intera filiera, sarà infatti, importante garantirne un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, così da tutelare la sicurezza dei consumatori e una concreta e sostenibile attuazione per tutte le imprese del settore.
Per saperne di più, contatta la Fipe-Confcommercio del tuo territorio.
Collegamenti utili:
- Regolamento (UE) 2025/40
- Green Deal europeo COM(2019) 640 final
- Piano di azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e competitiva CEAP – COM(2020) 98 final
- Pagina web Commissione europea sul PPWR
- News Fipe 28.01.2025
- News Fipe 03.10.2025
